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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42639/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Genesio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.). Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che la citazione era stata emessa ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (ordine del Gip di formulare l'imputazione, cosiddetta "imputazione coatta") e, perciò, non può essere annullata per la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale. Ha affermato che è abnorme dichiarare la nullità del decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 409 c.p.p. sulla base dell'omessa notifica dell'avviso previsto dall'art. 415-bis, perché tale avviso opera solo quando il P.M. intende proseguire l'azione penale senza chiedere l'archiviazione (garanzia del contraddittorio nella fase delle indagini). Nel caso di "imputazione coatta" la garanzia del contraddittorio si realizza nell'udienza di camera di consiglio fissata dal giudice; pertanto l'assenza dell'avviso 415-bis non determina la nullità del decreto. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p.

    decreto di citazione a giudizio emesso a seguito dell'ordine del Gip di formulare l'imputazione (imputazione coatta)

    La citazione emessa ai sensi dell'art. 409 non richiede la preventiva notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis; il mancato avviso non comporta nullità del decreto se la citazione è imposta dal Gip

  • art. 415-bis c.p.p.

    avviso di conclusione delle indagini preliminari

    L'avviso ha la funzione di assicurare il contraddittorio fra indagato e P.M. sulla completezza delle indagini e va notificato solo quando il P.M. non debba chiedere l'archiviazione (cioè quando intende coltivare l'azione penale). Non si applica per le ipotesi in cui la citazione è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 409

  • art. 408 e art. 411 c.p.p.

    riferimento alle norme sulla richiesta di archiviazione

    Richiamate per spiegare che l'avviso di cui all'art. 415-bis è previsto quando il P.M. non presenta richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411

  • Ordinanze Corte Costituzionale nn. 460/2002 e 491/2002

    ordinanze citate nella motivazione

    La Corte costituzionale ha chiarito che la funzione dell'avviso di cui all'art. 415-bis è legata al diritto al contraddittorio e trova applicazione solo nelle ipotesi previste dalla norma; non è invocabile per annullare una citazione imposta dal giudice

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.4 n. 48033/2009; Sez.6 n. 45126/2014; Sez. Un. n. 26/1999)

    sentenze richiamate nella decisione

    Consolidato indirizzo della Corte che considera abnorme la dichiarazione di nullità di atti quando essa si fondi su un'errata estensione di norme processuali e quando il provvedimento, per singolarità o effetto regressivo sul procedimento, si ponga al di fuori dei limiti consentiti dalla legge

Massime di principio

  • Se la citazione a giudizio è stata emessa in esecuzione dell'ordine del Gip ai sensi dell'art. 409 c.p.p., la mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) non determina la nullità del decreto.
  • L'avviso di cui all'art. 415-bis ha funzione di garantire il contraddittorio solo quando il P.M. intende proseguire l'azione penale e non chiede l'archiviazione; in tali casi occorre la notifica, altrimenti il mancato avviso può generare vizi.
  • Quando la citazione è imposta dal giudice, la sede del contraddittorio è l'udienza di camera di consiglio prevista per l'imputazione coatta; pertanto il giudice di merito non può retrocedere il procedimento a una fase precedente per la sola omissione dell'avviso 415-bis.
  • Dichiarare la nullità di un atto processuale in modo arbitrario o per estensione impropria di norme può essere qualificato come provvedimento "abnorme" e può giustificare l'annullamento da parte della Corte di cassazione.
  • In casi simili, verificare sempre: a) la fonte giuridica della citazione (atto del P.M. autonomo o esecuzione di ordine del Gip ai sensi dell'art. 409), b) se il P.M. aveva obbligo o meno di notificare l'avviso di conclusione indagini, e c) quale sia la fase in cui si è garantito il contraddittorio dell'imputato.

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