Cassazione Penale, Ordinanza n. 37647/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e rideterminando la pena, ma confermando la responsabilità per un residuo episodio di truffa continuata (capo A), mentre per un diverso capo di truffa (capo B) aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela. Contro tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe escluso la recidiva e, conseguentemente, non avrebbe dichiarato estinto per prescrizione il residuo reato, richiamando gli artt. 129 c.p.p. e 161 c.p. La doglianza era quindi tutta centrata sull'incidenza della recidiva specifica infraquinquennale sul termine massimo di prescrizione e sulla pretesa maturazione della prescrizione al momento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto correttamente configurata e adeguatamente motivata la recidiva specifica infraquinquennale contestata all'imputato. Ha quindi affermato che tale recidiva incide sul termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p. e che, al momento della decisione impugnata, la prescrizione non era ancora maturata. Ha inoltre richiamato l'art. 157, comma 3, c.p. per escludere che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. possa incidere sul computo della prescrizione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato quale base del concordato in appello nel quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato
art. 161 c.p.
la recidiva specifica infraquinquennale contestata incide sull'aumento del termine massimo di prescrizione
art. 157 c.p.
nel calcolo della prescrizione non si applicano le disposizioni dell'art. 69 c.p., sicché il bilanciamento tra circostanze non incide sul computo del termine massimo
art. 69 c.p.
il giudizio di equivalenza/subvalenza tra aggravanti e attenuanti non rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione
art. 161 c.p.
richiamato in relazione agli effetti della recidiva sul termine di prescrizione
art. 157 c.p.
richiamato per escludere la rilevanza del bilanciamento circostanziale nel calcolo della prescrizione
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione del reato occorre tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche quando esse siano ritenute subvalenti o equivalenti rispetto alle attenuanti nel giudizio di bilanciamento, poiché il computo del termine massimo di prescrizione non è influenzato dall'art. 69 c.p.
- La recidiva specifica infraquinquennale, quando correttamente contestata e motivata, incide sul termine massimo di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione non può essere pronunciata quando, applicando correttamente gli aumenti di termine previsti dalla legge in presenza di circostanze rilevanti, il termine massimo non sia ancora decorso al momento della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando pretende di far derivare la prescrizione da un erroneo esonero della recidiva, se tale recidiva risulta invece legittimamente riconosciuta e giuridicamente idonea a incidere sul calcolo del termine prescrizionale.
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