Cassazione Civile, Ordinanza n. 25958/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, definito dalla Corte d'appello con condanna del Ministero al pagamento di un indennizzo di euro 900,00 oltre interessi, con conferma delle spese della fase monitoria e dichiarazione di irripetibilità di quelle della successiva fase di opposizione. Il soccombente sul punto delle spese ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancato rispetto del principio di soccombenza e motivazione radicalmente illogica sulla compensazione, o meglio sull'irripetibilità, delle spese processuali della fase di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che, in un giudizio contenzioso di equa riparazione, le spese dovevano essere regolate secondo soccombenza e che la mancata costituzione dell'Amministrazione non bastava a giustificare la compensazione o l'irripetibilità, non essendosi in presenza di un mero errore materiale emendabile con correzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che il procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, quanto alle spese, è soggetto alle regole degli artt. 91 e seguenti c.p.c.; pertanto la mancata costituzione dell'Amministrazione non implica acquiescenza e non giustifica di per sé la compensazione/irripetibilità delle spese, che richiede un'adeguata motivazione. Ha inoltre rilevato che non ricorreva un mero errore materiale tale da consentire la correzione, ma una vera statuizione sull'attribuzione del carico delle spese. Per questo il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il regolamento delle spese alla luce dei principi di soccombenza e della giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
"ex art. 3 della L. 89/200"
È la base normativa del ricorso per equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
"fase di opposizione ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001"
La statuizione sulle spese della fase di opposizione deve essere regolata secondo i principi processuali ordinari sulle spese di lite.
art. 91 c.p.c.
"principio di soccombenza"
Nei giudizi di equa riparazione si applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
"violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c"
La compensazione delle spese non può essere disposta senza adeguata motivazione e non può fondarsi automaticamente sulla mancata costituzione della controparte.
art. 380-bis c.p.c.
"definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c."
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito accelerato previsto per la manifesta fondatezza del ricorso.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
"in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c."
Richiamato come base per la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, quindi, le spese vanno regolate secondo gli artt. 91 ss. c.p.c. come in ogni giudizio civile.
- La mancata costituzione della pubblica amministrazione convenuta non equivale ad acquiescenza alla domanda e non basta, da sola, a giustificare la compensazione o l'irripetibilità delle spese di lite.
- La deroga al principio di soccombenza richiede una motivazione specifica e non può essere fondata su ragioni meramente automatiche o stereotipate.
- Non è configurabile un mero errore materiale quando la decisione incide sull'attribuzione del carico delle spese processuali; in tal caso occorre una vera revisione della statuizione nel merito della regolazione delle spese.
- Nel giudizio di legittimità, ove la corretta regolazione delle spese dipenda da apprezzamenti ancora da svolgere nel merito, la Corte può cassare con rinvio e non decidere direttamente sul punto.
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