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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 312 del 11/12/2024

Decreto recante misure volte a favorire l’accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (PMR). Riparto tra le Regioni a Statuto ordinario delle risorse stanziate dall’articolo 10 bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, pari a 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua l’articolo 10-bis del decreto-legge n. 145/2023, destinando 1,2 milioni di euro annui dal 2024 al miglioramento dell’accessibilità del trasporto pubblico locale per le persone a mobilità ridotta. Definisce i dati istruttori, i termini di comunicazione all’Osservatorio nazionale, gli obiettivi minimi di incremento dei posti accessibili e le conseguenze del mancato raggiungimento degli stessi. Stabilisce inoltre che, in questa fase transitoria, la ripartizione delle risorse tra le Regioni a statuto ordinario avvenga secondo le percentuali già utilizzate per il 2020, in attesa dei livelli adeguati di servizio di cui al decreto-legge n. 50/2017.

Criteri per la qualificazione e il monitoraggio dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta nel trasporto pubblico locale e per la ripartizione del relativo contributo

Criteri per l’accesso al contributo per posti accessibili nel trasporto pubblico locale

Il decreto dà attuazione all’articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha previsto misure per favorire l’accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta. La misura incrementa di 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e disciplina criteri, flussi informativi e modalità transitorie di riparto delle risorse.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 145/2023, che demanda a un decreto del MIT, di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, la determinazione dei criteri di qualificazione dei posti accessibili per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico e delle modalità di acquisizione delle informazioni tramite l’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e al monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, istituito dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007. È richiamato anche il comma 5 del medesimo articolo 10-bis, che impone ai siti internet e alle applicazioni elettroniche di indicare i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità. Il regolamento (CE) n. 1107/2006 è richiamato per la definizione di persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Istruttoria e carattere transitorio della disciplina

Le premesse chiariscono che è stata necessaria un’istruttoria congiunta con Regioni e Province autonome per acquisire l’intesa in Conferenza permanente, anche tenendo conto dei lavori in corso sui livelli adeguati di servizio ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il termine del 31 maggio 2024 previsto dalla norma primaria è considerato non perentorio. Poiché i dati disponibili per misurare il miglioramento del rapporto tra posti accessibili e posti totali sono riferiti all’esercizio 2023, il decreto assume tale esercizio come base di confronto. In questa fase, nelle more della definizione dei livelli adeguati di servizio, si prevede un incremento progressivo dei posti offerti dal secondo semestre 2024 e con percentuale uniforme per tutti i servizi.

Dati istruttori e comunicazioni all’Osservatorio

L’articolo 1 stabilisce che, ai fini della ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario delle risorse stanziate, si prendono a riferimento, dal secondo semestre 2024, i posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale alle persone a mobilità ridotta nell’esercizio 2023. Le imprese esercenti i servizi devono trasmettere all’Osservatorio i dati necessari entro termini specifici:

  • entro il 20 dicembre 2024, i dati per tipologia di servizio dei posti offerti nell’esercizio 2023;
  • entro il 20 dicembre 2024, i dati dell’incremento programmato dei posti offerti per il secondo semestre 2024;
  • entro il 30 settembre 2025 e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati dei posti offerti effettivamente nell’esercizio precedente.

Obiettivi minimi di incremento e mantenimento

Il decreto fissa obiettivi quantitativi minimi per l’offerta di posti destinati alle persone a mobilità ridotta. L’incremento deve essere annuale sull’intera offerta dei servizi di trasporto pubblico locale regionale almeno dello 0,5% e complessivamente almeno del 2% entro la fine del 2026 rispetto ai posti offerti nel 2023. Per la prima ripartizione, relativa al 2024, si considera l’incremento programmato del secondo semestre 2024. A decorrere dal 2027, la produzione di posti riservati ai disabili deve essere uguale o superiore a quella del 2026.

Effetti del mancato rispetto degli obiettivi

È espressamente previsto che, qualora una singola Regione non raggiunga l’incremento richiesto o non mantenga il livello di posti offerti nei termini indicati, non possa ottenere il contributo di cui all’articolo 2 nell’anno di rendicontazione della produzione dell’anno precedente. La previsione collega dunque l’accesso alle risorse al conseguimento effettivo degli obiettivi di accessibilità.

Ripartizione della quota aggiuntiva del Fondo

L’articolo 2 dispone che la quota aggiuntiva del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, sia ripartita, in via transitoria e nelle more della determinazione dei livelli adeguati di servizio di cui all’articolo 27, comma 6, del decreto-legge n. 50/2017, secondo le percentuali già utilizzate per l’anno 2020 nell’ambito del medesimo decreto di riparto previsto dall’articolo 27, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Entrata in vigore e adempimenti finali

Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’atto è stato adottato previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisita il 28 novembre 2024.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. La finalità è garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all’accesso al trasporto pubblico locale, migliorando il rapporto tra posti accessibili offerti e totale dei posti offerti.

Dati di riferimento e monitoraggio

Ai fini della ripartizione delle risorse sono presi a riferimento, a decorrere dal secondo semestre 2024, i posti offerti alle persone a mobilità ridotta nell’esercizio 2023. Le aziende esercenti i servizi di TPL devono comunicare all’Osservatorio nazionale i dati richiesti: entro il 20 dicembre 2024 quelli relativi all’esercizio 2023 e all’incremento programmato per il secondo semestre 2024; entro il 30 settembre 2025, e poi ogni anno entro il 30 settembre, i dati dei posti effettivamente offerti nell’esercizio precedente.

Obiettivi minimi di incremento

L’offerta di posti destinati alle persone a mobilità ridotta deve crescere annualmente sull’intera offerta regionale almeno dello 0,5% e complessivamente almeno del 2% entro la fine del 2026, rispetto ai posti offerti nell’esercizio 2023. Dal 2027 la produzione di posti riservati deve essere almeno pari a quella del 2026. Per la prima ripartizione, relativa al 2024, rileva l’incremento programmato per il secondo semestre 2024.

Conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi

Se una Regione non raggiunge l’incremento o il mantenimento dei posti offerti nei termini fissati, non può ottenere il contributo di cui all’articolo 2 nell’anno di rendicontazione della produzione dell’anno precedente.

Riparto del contributo e decorrenza

La quota aggiuntiva del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, pari a 1,2 milioni di euro annui dal 2024, è ripartita, in via transitoria e nelle more della determinazione dei livelli adeguati di servizio ex articolo 27, comma 6, del decreto-legge n. 50/2017, secondo le percentuali utilizzate per l’anno 2020 nell’ambito del medesimo decreto. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

Materietrasporto pubblico localemobilità ridottafinanziamenti e contributidiritto amministrativo

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