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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 103 del 10/12/2024

Rettifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto[1]legge 17 maggio 2022, n. 50, e s.m.i., con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rettifica il precedente decreto MIT n. 191/2023 relativo alla ripartizione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito dall’art. 1-septies, comma 8, del d.l. n. 73/2021 e utilizzato per gli interventi di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022. La rettifica interviene all’esito di una nuova verifica istruttoria sulle istanze delle stazioni appaltanti per i SAL eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, rideterminando l’importo complessivo ammissibile in euro 480.079.724,87. Restano fermi l’anticipazione e i controlli a campione previsti dalla disciplina originaria, mentre l’Allegato 1 del decreto 191/2023 è sostituito con quello aggiornato.

Rettifica del decreto MIT n. 191 del 25 settembre 2023 sulla ripartizione del Fondo adeguamento prezzi per i SAL 1° gennaio 2022-31 luglio 2022

Rettifica del decreto MIT n. 191 del 25 settembre 2023 sulla ripartizione del Fondo adeguamento prezzi per i SAL 1° gennaio 2022-31 luglio 2022

Il decreto interviene a rettificare il precedente provvedimento ministeriale n. 191/2023 relativo all’assegnazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito dall’art. 1-septies, comma 8, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge n. 106/2021. La misura riguarda gli interventi di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge n. 91/2022, con riferimento agli stati di avanzamento delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

Base normativa e contesto applicativo

Il decreto richiama la sequenza normativa che ha alimentato il Fondo e ne ha disciplinato l’utilizzo:

  • d.l. n. 73/2021, art. 1-septies, comma 8, che istituisce il Fondo per l’adeguamento dei prezzi;
  • d.l. n. 17/2022, art. 25, comma 1, che incrementa la dotazione di 150 milioni di euro per il 2022;
  • d.l. n. 21/2022, art. 23, comma 2, lett. b), che incrementa ulteriormente la dotazione di 120 milioni di euro per il 2022;
  • d.l. n. 50/2022, art. 26, commi 1, 4, lett. b), e 5, lett. b), che disciplina il meccanismo di compensazione dei maggiori importi e incrementa di ulteriori 500 milioni di euro il Fondo.

Il testo richiama anche il d.m. MIT n. 241 del 27 luglio 2022, che aveva disciplinato le modalità di utilizzo del Fondo per il periodo 1° gennaio 2022-31 luglio 2022, nel rispetto della parità di accesso tra piccole, medie e grandi imprese.

Istruttoria supplementare e riesame delle istanze

La rettifica si colloca nel quadro di una successiva istruttoria avviata dal Ministero anche alla luce del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e della nota dipartimentale del 21 dicembre 2023, che ha ritenuto possibile valutare, ai fini del contributo alle stazioni appaltanti, non solo il maggior importo derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati ma anche l’IVA dovuta.

In questo contesto, il Ministero ha disposto un riesame delle istanze relative ai periodi:

  • 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022;
  • 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022.

Per il presente decreto, tuttavia, l’effetto operativo riguarda il primo periodo, con la finalità di completare il riconoscimento dell’importo ammissibile al netto dell’IVA, in attesa della definizione dell’istruttoria specifica su tale imposta.

Esito dell’istruttoria e importo complessivo ammissibile

Il decreto aggiorna i dati istruttori del precedente decreto n. 191/2023, sostituendone alcuni considerando. In particolare, precisa che:

  • sono pervenute entro i termini 2.046 richieste di stazioni appaltanti;
  • le richieste si riferiscono a 6.740 contratti di appalto;
  • l’importo complessivamente richiesto ammonta a euro 528.298.495,43;
  • l’importo complessivo ammissibile, all’esito dell’istruttoria ministeriale, è rideterminato in euro 480.079.724,87.

Il decreto afferma espressamente che tale importo rientra nella disponibilità complessiva del Fondo.

Ripartizione per categorie di impresa

Il provvedimento richiama la logica di riparto per categorie di impresa già prevista dal d.m. n. 241/2022, che mirava ad assicurare parità di accesso e proporzionalità nell’assegnazione delle risorse. Le categorie richiamate restano quelle di:

  • piccola impresa, definita secondo i requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 ovvero nella prima o seconda classifica di cui all’art. 61 del medesimo d.P.R.;
  • media impresa, dalla terza alla sesta classifica;
  • grande impresa, nella settima o ottava classifica.

Nel testo rettificato sono indicati, per la ripartizione delle richieste ammissibili:

  • piccola impresa: 1.251 stazioni appaltanti, richieste per euro 131.826.457,05;
  • media impresa: 733 stazioni appaltanti, richieste per euro 147.273.276,73;
  • grande impresa: 250 stazioni appaltanti, richieste per euro 200.979.991,09.

Modifiche al decreto MIT n. 191 del 25 settembre 2023

Il decreto opera una rettifica formale e sostanziale del decreto n. 191/2023 attraverso tre interventi principali:

  • sostituisce il quarto considerando, aggiornando i dati sul numero delle richieste, sugli importi richiesti e su quelli ammessi;
  • sostituisce il settimo considerando, attestando che l’importo delle richieste ammissibili, pari a euro 480.079.724,87, rientra nella disponibilità del Fondo;
  • sostituisce il ritenuto finale, stabilendo che la ripartizione delle risorse avviene nella misura di euro 480.079.724,87.

Dispositivo: approvazione della ripartizione e allegato aggiornato

La nuova formulazione dell’art. 1 del decreto rettificato approva la ripartizione delle risorse del Fondo per le istanze relative agli interventi di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022, con riferimento ai SAL delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022. Le risorse sono assegnate ai soggetti indicati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

L’Allegato 1 del decreto n. 191/2023 viene sostituito dal nuovo Allegato 1 del presente decreto.

Anticipazione, controlli e pubblicazione

Resta fermo quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto MIT n. 191/2023:

  • erogazione dell’anticipazione;
  • controlli a campione ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022 e s.m.i.

Il decreto dispone infine la pubblicazione, previa trasmissione agli organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Punti principali

Base normativa e finalità della rettifica

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Fondo per l’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 1-septies, comma 8, del d.l. n. 73/2021, come incrementato da successive misure emergenziali e destinato, per il 2022, anche a coprire gli oneri degli interventi di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022. La rettifica nasce dal riesame delle istanze di accesso al Fondo per il periodo 1° gennaio 2022-31 luglio 2022, anche in relazione ai chiarimenti sulla rilevanza dell’IVA e alla verifica dei requisiti delle stazioni appaltanti.

Esito istruttorio e importi ammessi

Sono pervenute 2.046 richieste di stazioni appaltanti, relative a 6.740 contratti di appalto, per un importo richiesto complessivo di euro 528.298.495,43. A seguito dell’istruttoria ministeriale, l’importo complessivo ammissibile viene rideterminato in euro 480.079.724,87, importo che il decreto dichiara ricompreso nella disponibilità complessiva del Fondo.

Ripartizione per categorie di impresa

Il decreto richiama la ripartizione già impostata in origine dal d.m. n. 241/2022 tra piccola, media e grande impresa, ai fini della parità di accesso al Fondo. La tabella riportata nel testo indica, per le domande ammesse, 1.251 stazioni appaltanti per la piccola impresa con richieste per euro 131.826.457,05, 733 stazioni appaltanti per la media impresa con richieste per euro 147.273.276,73 e 250 stazioni appaltanti per la grande impresa con richieste per euro 200.979.991,09.

Modifiche al decreto MIT n. 191/2023

L’articolo 1 del nuovo decreto sostituisce alcuni considerando del decreto MIT n. 191/2023, in particolare quelli relativi al numero delle stazioni appaltanti richiedenti, agli importi richiesti e all’importo ammesso, nonché il considerando che attestava la disponibilità delle risorse. Viene inoltre sostituito il "RITENUTO" finale, fissando la ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di euro 480.079.724,87.

Nuova formulazione dell’articolo 1 del decreto rettificato

L’articolo 2 sostituisce integralmente l’art. 1 del decreto MIT n. 191/2023, approvando la ripartizione delle risorse del Fondo per le istanze relative ai SAL del periodo 1° gennaio 2022-31 luglio 2022 e disponendo che le risorse siano assegnate ai soggetti indicati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto. L’Allegato 1 del decreto 191/2023 viene quindi sostituito dal nuovo Allegato 1.

Erogazione dell’anticipazione e controlli

L’articolo 3 precisa che restano fermi gli articoli 2 e 3 del decreto MIT n. 191/2023 per quanto riguarda l’erogazione dell’anticipazione e i controlli a campione ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022. La pubblicazione è subordinata alla trasmissione agli organi di controllo e avviene in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero.

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