Sentenza del 26/01/2015 n. 1294 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava le sanzioni ICI applicate dal Comune, pari al 30% dell’imposta versata mediante ravvedimento operoso per gli anni 2001, 2002 e 2003, sostenendo che i versamenti erano stati effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e che, pertanto, la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta. In Cassazione deduceva inoltre omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sugli avvisi relativi agli anni 2002 e 2003, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, nonché vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Sebbene la Commissione tributaria regionale non si fosse pronunciata espressamente sulla tempestività dei versamenti relativi agli anni 2002 e 2003, la società non aveva allegato né riprodotto nel ricorso i documenti necessari a dimostrare le date dei versamenti, né aveva indicato con precisione dove tali documenti fossero reperibili nei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio. La Corte non ha quindi potuto verificare la fondatezza delle censure. La sentenza regionale è rimasta ferma: era stato riconosciuto come tempestivo il versamento relativo al 2001, con riduzione della sanzione al 6%, mentre non sono state accolte le doglianze relative agli anni 2002 e 2003. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le contestazioni ritualmente proposte. La società lamentava che la CTR non avesse deciso sulle annualità 2002 e 2003, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997
Disciplina il ravvedimento operoso e la riduzione delle sanzioni quando il pagamento viene eseguito entro i termini previsti. La società sosteneva che i versamenti per il 2002 e il 2003 rientrassero in tale disciplina, ma non ha fornito alla Corte gli elementi documentali necessari per verificarlo.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre in Cassazione deve indicare e, quando necessario, riprodurre nel ricorso gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie censure, specificando anche dove essi siano reperibili nel fascicolo. In mancanza, la Corte non può procedere alle verifiche necessarie e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente affermare che determinati documenti siano stati prodotti nei precedenti gradi: occorre riprodurne il contenuto rilevante e indicare con precisione la loro collocazione processuale.
- Quando si contesta la tempestività di un pagamento, è essenziale documentare in modo puntuale la data del versamento, la scadenza applicabile e il termine entro cui il ravvedimento operoso sarebbe valido.
- Anche se il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una specifica domanda, la relativa censura può essere dichiarata inammissibile se il ricorrente non mette la Corte nelle condizioni di verificare, sulla base degli atti indicati, la fondatezza della pretesa.
- La Cassazione non ricostruisce autonomamente i fatti né ricerca d’ufficio i documenti: il ricorrente deve fornire una rappresentazione completa, precisa e verificabile degli elementi su cui fonda il ricorso.
- In situazioni analoghe, è opportuno allegare o trascrivere i documenti decisivi, indicare il fascicolo e la posizione in cui sono depositati e collegare ciascun documento alla specifica censura formulata.
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