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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 511/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aliberti impugna per violazioni di legge processuale per il mancato accoglimento di una nuova lista testimoniale presentata dal nuovo difensore in udienza 11/05/2016, dopo la rinuncia del primo difensore e dopo una integrazione della contestazione da parte del Pubblico Ministero. Denuncia mancata revoca della lista testimoniale presentata dal difensore rinunciante (art. 525, comma 2 c.p.p.), mancata ammissione di specifici testi richiesti (art. 468 c.p.p.) e mancata rinnovazione del dibattimento (art. 603 c.p.p.), con conseguente violazione del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità: le censure erano generiche e non indicavano con chiarezza quale fosse il contenuto probatorio essenziale che i testi avrebbero riferito. Il Collegio ha inoltre ritenuto priva di interesse la doglianza sulla mancata revoca della precedente lista a seguito della sostituzione del difensore. Si è osservato che la difesa aveva ottenuto termine a difesa e non aveva sollevato nullità nelle udienze successive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma richiamata per la determinazione e applicazione delle pene accessorie connesse al reato di bancarotta; la Corte d'Appello ha parametrato la durata delle pene accessorie alla pena principale confermata.

  • art. 525, comma 2, codice di procedura penale

    Riguarda l'ammissione delle prove richieste dal difensore; il giudice non è stato ritenuto obbligato a pronunciarsi sulla revoca di una lista presentata da un difensore rinunciante se la parte non dimostra interesse specifico e pregiudizio.

  • art. 468, codice di procedura penale

    Stabilisce lo statuto favorevole per i testi a confutazione e i termini per la loro proposizione; la Cassazione ha ritenuto che le richieste testimoniali erano genericamente prospettate senza indicare la rilevanza specifica delle dichiarazioni e che il giudice di primo grado aveva adeguatamente motivato l'inutilità di alcuni testi.

  • art. 603, codice di procedura penale

    Regola la rinnovazione del dibattimento e le doglianze sulle prove non assunte; la Corte ha rilevato che il ricorso non ha indicato nominativi né il contenuto delle testimonianze come richiesto per una censura efficace ex art. 603.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato dal ricorrente per violazione del giusto processo; la Cassazione ha ritenuto che, in assenza di specificità e di dimostrazione del pregiudizio, non sussistono profili di violazione dell'art. 6.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna alle spese e a contributi alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di 3.000 euro.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; utilizzata per argomentare l'entità della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Una censura in Cassazione che riguarda la mancata ammissione di prove deve indicare con precisione quali testimoni non sono stati ammessi, quale sarebbe stato il contenuto essenziale delle loro dichiarazioni e in che modo tali dichiarazioni avrebbero inciso sulla decisione; affermazioni generiche sono inadmissibili.
  • La sostituzione del difensore non determina automaticamente la revoca delle prove richieste dal precedente difensore; il nuovo difensore deve tempestivamente e specificamente chiedere la revoca e motivare l'interesse a renderla necessaria.
  • Le richieste testimoniali presentate tardivamente devono essere inquadrate secondo lo statuto di favore dei testi a confutazione (art. 468 c.p.p.): se non rientrano in tale categoria, il difensore deve dimostrare l'urgenza e la rilevanza specifica per evitare il rigetto per inutilità.
  • Per impugnare in Cassazione la mancata ammissione di prove è spesso necessario aver eccepito tempestivamente la nullità o aver chiesto la rinnovazione del dibattimento in sede di merito; il mancato esercizio di tali rimedi può rendere priva di interesse o generica la censura in Cassazione.
  • La Corte di legittimità tende a sanzionare con condanne alle spese e, se ricorrono profili di colpa, con contributi alla cassa delle ammende i ricorsi formulati in modo generico o palesemente infondati.

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