Sentenza n. 24/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - dell’ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, recante l’adozione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (stralcio rifiuti urbani) e dei relativi allegati, per quanto d’interesse; - del parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 243/2024 approvato in data 22 maggio 2024 dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (C.T.S.) sul procedimento di valutazione ambientale strategica del suddetto piano e sull’integrato procedimento di valutazione di incidenza ambientale; - del D.A. n. 179 del 5 giugno 2024, recante il parere motivato favorevole dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente sul relativo procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e sull’integrato procedimento di valutazione di incidenza ambientale; - della delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 107 del 21 marzo 2024, di apprezzamento dell’aggiornamento del suddetto piano; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento comunque connesso, conseguente e/o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e relativi atti presupposti, inclusi gli atti di VAS e valutazione di incidenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un procedimento per il rilascio del PAUR relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e già destinataria di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di incidenza, ha impugnato l’ordinanza commissariale di approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nella parte in cui il piano non prevedeva nuove discariche e non includeva l’impianto della ricorrente tra quelli in corso di valutazione. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità dell’ordinanza per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che il piano, quale atto generale e programmatorio, non potesse introdurre divieti generalizzati al rilascio di nuovi PAUR né restringere la concorrenza in assenza di una base legislativa. Con il secondo motivo, subordinato, è stato dedotto l’eccesso di potere per erroneità e carenza di istruttoria, in relazione alle previsioni sul decremento futuro dei rifiuti destinati a discarica, sulla capacità ricettiva degli impianti esistenti e sugli ampliamenti programmati; sono state inoltre denunciate l’omessa considerazione delle osservazioni presentate nella VAS e la contraddittorietà tra l’esigenza dichiarata di implementare il sistema impiantistico e la mancata previsione di nuove discariche. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 199 d.lgs. 152/2006 per la mancata inclusione dell’impianto, nonostante il positivo giudizio di compatibilità ambientale, a fronte dell’inclusione di altri impianti ancora in attesa di VIA. Con il quarto motivo è stato dedotto lo sviamento, assumendo che il piano perseguisse l’illecito obiettivo di proteggere gli operatori già presenti sul mercato. In corso di causa è emerso che la società era sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Il TAR ha rilevato che la procura speciale al difensore era stata rilasciata senza la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato richiesta dall’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011. La società ha prodotto un provvedimento successivo con cui il giudice penale aveva ratificato l’operato degli amministratori giudiziari e autorizzato il conferimento dell’incarico difensivo, invocando anche l’art. 182 c.p.c.; tale ratifica è stata ritenuta inidonea a sanare il vizio originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di ius postulandi. La promozione di una lite giudiziaria da parte di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria costituisce atto di straordinaria amministrazione e richiede, ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011, la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato. Tale obbligo permane anche quando l’amministratore giudiziario assuma contestualmente la qualità di legale rappresentante della società o quando permanga un distinto organo amministrativo. In mancanza dell’autorizzazione preventiva, la procura speciale è nulla e il ricorso è inammissibile. Il successivo provvedimento di ratifica non può sanare ex tunc il vizio. Richiamando il principio enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025, il Collegio ha escluso l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c. tramite il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a., ritenendo il codice del processo amministrativo organico e non lacunoso sul punto. La questione preliminare ha assorbito tutte le censure sostanziali e le ulteriori eccezioni delle amministrazioni. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della parte non costituita.
Norme richiamate
art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011
L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
La norma impone la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato per la promozione di una lite e per il conferimento della procura alle liti da parte di una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
art. 35, comma 2, d.lgs. 159/2011
È richiamato quale fondamento del potere di vigilanza del presidente della Corte d’Appello sull’amministratore giudiziario.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile non consente di applicare al processo amministrativo l’art. 182, comma 2, c.p.c., non ravvisandosi una lacuna normativa.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non è applicabile al processo amministrativo e non consente la sanatoria ex tunc della procura nulla o il rilascio successivo della procura dopo la rilevazione del vizio.
art. 199 d.lgs. 152/2006
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al contenuto del piano regionale di gestione dei rifiuti, ma la relativa censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria, la promozione di una lite giudiziaria costituisce atto di straordinaria amministrazione e richiede la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011.
- L’obbligo di autorizzazione preventiva previsto dall’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011 permane anche quando l’amministratore giudiziario assuma contestualmente la qualità di legale rappresentante della società o quando coesista con un distinto amministratore societario.
- L’assenza della preventiva autorizzazione del giudice delegato rende nulla la procura speciale conferita al difensore e determina l’inammissibilità del ricorso amministrativo per carenza di ius postulandi.
- Nel processo amministrativo l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile tramite il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a.; la ratifica o autorizzazione successiva non sana ex tunc la nullità della procura originariamente conferita senza il rispetto delle forme di legge.
- La nullità della procura non validamente conferita non è sanabile in assenza di un’espressa previsione normativa, poiché il codice del processo amministrativo costituisce una disciplina organica e non presenta, sul punto, una lacuna da colmare mediante il rinvio al codice di procedura civile.
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