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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 315/2023 e della sentenza del medesimo Tribunale n. 664/2024, passati in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del 10 maggio 2023, con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato il Comune al pagamento di euro 68.213,80, oltre interessi e spese, e alla successiva sentenza del 15 aprile 2024, che aveva respinto l'opposizione comunale, confermato il decreto e liquidato ulteriori spese di lite. I titoli erano stati notificati nell'aprile 2024 e la sentenza era passata in giudicato. Il Comune aveva effettuato soltanto pagamenti parziali e non aveva completato l'adempimento. La ricorrente ha chiesto il pagamento del residuo, degli interessi e delle spese esecutive sostenute e da sostenere. L'amministrazione non si è costituita e non ha provato l'integrale esecuzione dei titoli.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che i titoli giudiziali erano passati in giudicato, che il Comune aveva l'obbligo di adempiervi integralmente e che l'amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, al pagamento delle somme dovute in base ai titoli, detratto quanto già corrisposto. Ha riconosciuto gli interessi nella misura prevista dal titolo giudiziale, corrispondente al saggio richiesto ai sensi del d.lgs. n. 231/2002? , come indicato nel decreto ingiuntivo. Ha invece respinto la domanda relativa alle spese esecutive sostenute e da sostenere, perché il loro ammontare non era stato documentalmente provato. In caso di inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale di Plataci, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni dall'istanza della parte ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Comune. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale del giudicato e dei titoli esecutivi equiparati, quando l'amministrazione non vi abbia adempiuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1194 c.c.

    È richiamato con riguardo all'imputazione dei pagamenti parziali, effettuati anzitutto agli interessi.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Il saggio degli interessi previsto dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è dovuto perché riconosciuto dal titolo giudiziale in conformità alla domanda monitoria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato impone all'amministrazione un'obbligazione pecuniaria e l'amministrazione non dimostra di averla integralmente adempiuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i pagamenti parziali devono essere detratti dall'importo dovuto, mentre il giudice può ordinare il pagamento del residuo risultante dai titoli esecutivi.
  • Gli interessi spettanti in sede di ottemperanza sono quelli riconosciuti dal titolo portato in esecuzione, secondo la misura ivi stabilita o desumibile dalla domanda accolta dal giudice della cognizione.
  • La nomina di un commissario ad acta costituisce una misura esecutiva utilizzabile per assicurare l'adempimento del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice.
  • Le spese sostenute per l'esecuzione dei titoli non possono essere liquidate se il loro ammontare non è documentalmente provato nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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