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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14026/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La società importatrice aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano due avvisi di rettifica e i contestuali provvedimenti sanzionatori, emessi il 10 giugno 2013 in relazione a importazioni documentate da bollette definitive del 16 settembre e del 18 novembre 2010. Gli atti richiedevano complessivamente Euro 57.914,55, oltre alle sanzioni, applicando dazi antidumping del 23,6% previsti per merci di origine taiwanese anziché il trattamento preferenziale riconosciuto alle importazioni dalle Filippine. La contribuente aveva contestato, tra l’altro, la prova dell’origine della merce e dei presupposti del dazio, rivendicando la propria buona fede e l’inapplicabilità delle sanzioni. La CTP aveva annullato gli atti per carenza di prova, anche in ragione dell’assenza del rapporto OLAF. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 7113/07/16 depositata il 19 dicembre 2016, aveva respinto l’appello dell’Agenzia: pur esaminando i rapporti OLAF prodotti in appello, li aveva reputati meri indizi o sospetti e aveva considerato che i certificati di origine attestassero lavorazioni nelle Filippine; aveva inoltre ritenuto labile indizio la successiva revoca dei certificati Form A da parte delle autorità filippine. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 9 del Reg. CEE n. 1073/1999 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha censurato il mancato riconoscimento ai rapporti e agli altri atti OLAF della valenza probatoria di presunzioni idonee a fondare l’accertamento e a porre a carico della contribuente l’onere di fornire prova contraria. La società ha contestato l’efficacia e l’utilizzabilità dei rapporti, sostenendo che non dimostrassero il transhipment né l’origine taiwanese e richiamando gli elementi documentali relativi alla lavorazione nelle Filippine; ha inoltre riproposto le questioni rimaste assorbite.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Ha chiarito che il fatto che i rapporti OLAF non costituiscano prova piena dei fatti accertati non li priva di efficacia probatoria: possono avere valore di prova presuntiva ed essere sufficienti a fondare l’avviso, salva la prova contraria del contribuente. La CTR ha errato sia nel degradare i rapporti e i documenti OLAF a elementi privi di significatività, sia nell’escludere che potessero determinare l’inversione dell’onere di allegazione e prova contraria, violando le regole degli artt. 2729 e 2697 c.c. La Corte ha precisato che la valutazione deve rispettare i diversi livelli di attendibilità dei verbali assimilabili ai processi verbali di constatazione: fede privilegiata per i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; efficacia fino a prova contraria per le dichiarazioni rese; valore di elemento probatorio, da valutare insieme agli altri elementi, per le dichiarazioni senza specifica indicazione dei dichiaranti. Poiché la CTR aveva pretermesso l’esame delle contestazioni della contribuente proprio per avere negato ogni valore probatorio ai rapporti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini l’intero contesto probatorio e decida anche sulle ulteriori eccezioni della contribuente, se ritualmente riproposte, e sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 Reg. CEE n. 1073/1999

    Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.

    I rapporti OLAF, se elaborati secondo le prescrizioni procedurali richiamate dalla norma, sono utilizzabili nei procedimenti nazionali con il valore e secondo le regole di valutazione propri delle relazioni amministrative nazionali; non è necessario che costituiscano prova piena per poter fondare l’accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Orbene, i giudici sia di primo che di secondo grado hanno affermato, in punto di prova del transhipment di prodotti di viteria in acciaio provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese nel porto franco di Subic Bay nelle Filippine, che “I report parziali OLAF fanno solo cenno del presunto trasbordo Cano/Tapu costituiscono meri indizi o sospetti ma neanche quello finale del 9.12.2015 contempla, pur nella fase della conclusione delle indagini, una prova piena da utilizzare nei giudizi nazionali”; aggiungendo nel capoverso conclusivo, che “anche il fatto che le autorità filippine hanno revocato i Form A alle società filippine – ma solo nel 2013 e quindi che successivamente di cui è causa – non può costituire un labile indizio e non certo una prova secondo i canoni indicati nell’art. 2697 c.c.”. Tali affermazioni violano sotto due profili i principi giuridici che questa Corte ha ripetutamente affermato in punto di valore probatorio dei rapporti ispettivi OLAF e dei documenti e relazioni dagli stessi utilizzati o elaborati.

    È violata la regola sull’onere della prova quando il giudice, negando ogni efficacia probatoria ai rapporti OLAF, pone sull’amministrazione l’onere di provare integralmente i fatti e non considera l’onere del contribuente di fornire prova contraria rispetto agli elementi presuntivi acquisiti.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    Per altro aspetto la CTR, degradando quelle risultanze a meri sospetti o indizi privi di significatività, non corroborabili neppure alla stregua degli ulteriori accertamenti effettuati delle successive revoche dei certificati Form A alle imprese importatrici filippine ritenute responsabili di aver emesso le false attestazioni di trasformazione dei prodotti di viteria semilavorati importati dalla Cina, ha negato che a quei verbali e documenti possa essere attribuita alcuna valenza probatoria, escludendo persino l’efficacia di presunzione legale semplice, determinante l’inversione a carico dell’importatrice dell’onere probatorio in ordine ad elementi fattuali o logici idonei a contrastare od escludere la tesi del transhipment, così contravvenendo alla regola di giudizio espressa nell’art. 2729 c.c., comma 1 e, di riflesso, violando il principio fondamentale in tema di onere della prova sancito nell’art. 2697 c.c..

    Le risultanze OLAF possono integrare presunzioni semplici rilevanti ai fini della decisione e porre a carico dell’importatore l’onere di fornire elementi fattuali o logici idonei a contrastare la tesi del transhipment; il giudice non può negare loro in radice valore probatorio senza valutarle.

  • art. 2700 c.c.

    il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale;

    La fede privilegiata del verbale riguarda soltanto i fatti compiuti dal pubblico ufficiale, avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margini di apprezzamento o di percezione sensoriale; le altre risultanze hanno la diversa efficacia probatoria indicata dalla Corte.

Massime di principio

  • I rapporti e gli atti ispettivi OLAF utilizzabili secondo il regolamento europeo costituiscono elementi di prova nei procedimenti nazionali e possono, anche da soli, fondare un accertamento doganale, pur senza avere necessariamente valore di prova piena.
  • Quando il contribuente contesta il fondamento di un accertamento basato su risultanze OLAF dotate di efficacia presuntiva, gli compete fornire prova contraria in ordine ai fatti rilevanti e alle condizioni per fruire del regime agevolativo; il giudice non può addossare all’amministrazione l’onere di una prova piena ignorando tali risultanze.
  • I verbali OLAF sono soggetti a livelli differenziati di efficacia probatoria: fanno piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei fatti direttamente compiuti o constatati dal pubblico ufficiale; quanto alle dichiarazioni di parti o terzi, fanno fede fino a prova contraria; se i dichiaranti non sono specificamente indicati, costituiscono comunque elementi di prova da valutare con gli altri elementi acquisiti e possono essere disattesi solo con motivazione fondata sulla loro intrinseca inattendibilità o sul contrasto con altre prove.
  • Il giudice deve esaminare i rapporti OLAF, i documenti acquisiti e le contestazioni del contribuente nel complessivo quadro probatorio; non può escludere in radice la loro rilevanza qualificandoli come meri sospetti o indizi privi di valore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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