Sentenza n. 1700/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Torino del -OMISSIS- (Cat. -OMISSIS-), notificato il 6 giugno 2022, con il quale venne respinta la istanza dell’odierno ricorrente di ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo; del decreto del Prefetto della provincia di Torino prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, notificato il 14 febbraio 2023, con il quale venne respinto il ricorso gerarchico dell’odierno ricorrente avverso il suindicato provvedimento del Questore di Torino; di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, e in particolare delle “dettagliate controdeduzioni della Questura di Torino” menzionate nel predetto decreto prefettizio, e non meglio note.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo e rigetto del ricorso gerarchico prefettizio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, nonché violazione delle garanzie del giusto procedimento. Ha sostenuto che i procedimenti penali richiamati dall'Amministrazione si erano conclusi senza condanne e, in particolare, che la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto equivalesse sostanzialmente a un proscioglimento, dal quale non potevano ricavarsi valutazioni negative o prognosi di pericolosità. Ha inoltre dedotto la risalenza nel tempo degli episodi e la necessità di una valutazione analitica dei fatti ai fini della prognosi di affidabilità. L'Amministrazione aveva fondato il diniego su una pluralità di elementi: un procedimento del 2016 per lesioni, ingiuria e minaccia, definito per particolare tenuità del fatto, dal quale emergevano condotte violente e minacciose; una condanna per violazioni edilizie; ulteriori precedenti e indagini risalenti; nonché la circostanza che anche la convivente non possedesse i requisiti necessari per la detenzione di armi, essendo stata coimputata nel procedimento del 2016.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego perché il rilascio o rinnovo del porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi, rimessa alla valutazione discrezionale e preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza. Il giudizio deve riguardare l'affidabilità del richiedente e può fondarsi su un apprezzamento prognostico, probabilistico e indiziario, distinto dall'accertamento della responsabilità penale. Di conseguenza, anche una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto non impedisce all'Amministrazione di esaminare la condotta concretamente accertata e di valorizzarla ai fini della prevenzione dell'abuso delle armi. Possono inoltre rilevare fatti privi di condanna penale, vicende personali estranee all'uso delle armi e precedenti risalenti, purché considerati nella loro oggettività e nel quadro complessivo della personalità dell'interessato. Nel caso concreto, la pluralità e reiterazione delle condotte antigiuridiche, comprese quelle violente e minacciose, giustificavano il giudizio di inaffidabilità; tale giudizio non è stato ritenuto illogico, irrazionale o contraddittorio e, pertanto, non era sindacabile nel merito. È stata ritenuta legittima anche la considerazione della posizione della convivente, poiché il ricorrente era presumibilmente a conoscenza degli elementi pregiudizievoli a suo carico, essendo stata coimputata nel procedimento del 2016.
Norme richiamate
art. 11 r.d. n. 773/1931
La disposizione concorre a definire i requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, valutabili anche in chiave preventiva.
art. 43 r.d. n. 773/1931
La norma consente, oltre alle ipotesi di diniego automatico fondate su condanne tipizzate, una valutazione discrezionale dell'inaffidabilità del richiedente in relazione al rischio di abuso delle armi.
art. 699 c.p.
Richiamato per evidenziare che il porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto di portare armi.
art. 4 l. n. 110/1975
Richiamato insieme all'art. 699 c.p. per sottolineare il carattere eccezionale delle licenze in materia di armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi, sicché l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un potere discrezionale di natura cautelare e preventiva.
- Il giudizio di affidabilità richiesto per il porto d'armi è prognostico, probabilistico e indiziario e non coincide con l'accertamento della responsabilità penale; l'Amministrazione può quindi valorizzare condotte e fatti emersi in procedimenti penali anche quando questi non si siano conclusi con una condanna.
- La pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto non impedisce all'autorità amministrativa di esaminare la condotta concretamente accertata e di utilizzarla, in funzione preventiva, per valutare l'affidabilità del richiedente.
- Ai fini del diniego o del mancato rinnovo del porto d'armi possono rilevare anche fatti privi di autonoma rilevanza penale, vicende personali estranee all'uso delle armi e precedenti risalenti, purché considerati nella loro oggettività e nel quadro complessivo della personalità dell'interessato.
- Il giudizio di inaffidabilità non richiede né la prova di un concreto abuso delle armi né un autonomo e formale accertamento di pericolosità sociale; è sufficiente una ragionevole evidenziazione di condotte indicative di una certa propensione al mancato rispetto delle norme e delle regole di convivenza.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico-discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica di illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, travisamento o difetto di istruttoria, senza estendersi alla sostituzione della valutazione amministrativa.
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