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Ordinanza

Ordinanza n. 482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n.7162/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio e ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, lamentando carenza di motivazione e di istruttoria. Il diniego era motivato esclusivamente dall'affermazione secondo cui la documentazione esibita dallo sponsor non sarebbe stata idonea, poiché sussistevano dubbi circa la veridicità del conto corrente presentato. L'interessato ha dedotto e documentato di disporre di risorse patrimoniali sufficienti secondo la circolare 2025-2026 del Ministero dell'Università e della Ricerca relativa agli studenti internazionali, di essere titolare di una borsa di studio comprensiva di vitto, alloggio e somma di denaro, nonché di essere intestatario di un conto corrente personale presso la Commercial Bank of Ethiopia, con giacenza media di circa 19.182,83 euro. Ha inoltre prodotto una dichiarazione del direttore della filiale bancaria, asseverata dal Ministero degli Esteri etiope, attestante l'identità del titolare e il saldo del conto alla data del 18 agosto 2025. È stata altresì contestata l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, con conseguente lesione della partecipazione procedimentale e impossibilità di fornire chiarimenti o integrare la documentazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini del riesame motivato della domanda di visto. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella carenza di motivazione e di istruttoria del diniego: l'atto non consentiva di comprendere quali elementi concreti avessero fondato i dubbi dell'Amministrazione sulla veridicità del conto corrente, nonostante la documentazione bancaria prodotta e asseverata. Il Collegio ha inoltre valorizzato l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, che aveva impedito all'interessato di partecipare al procedimento, fornire chiarimenti e, se necessario, integrare la documentazione. La misura cautelare è stata conformata al riesame da parte dell'Amministrazione, da svolgersi nel rispetto delle garanzie partecipative, senza disporre direttamente il rilascio del visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce garanzia di partecipazione procedimentale; la sua omissione ha impedito all'interessato di fornire chiarimenti e integrare, se necessario, la documentazione relativa alla domanda di visto.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto di ingresso per motivi di studio deve indicare gli elementi concreti sui quali si fondano i dubbi dell'Amministrazione circa la veridicità della documentazione finanziaria prodotta; una motivazione meramente assertiva non consente il controllo sulla legittimità dell'esercizio del potere.
  • Quando l'Amministrazione fonda il diniego di un visto su dubbi relativi all'autenticità o attendibilità della documentazione bancaria, deve svolgere un'istruttoria adeguata e darne conto nella motivazione, soprattutto se l'interessato ha prodotto attestazioni bancarie ufficiali e documentazione asseverata.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 può assumere rilievo cautelare quando impedisce al richiedente di chiarire i profili contestati e di integrare la documentazione posta a fondamento del diniego.
  • In sede cautelare, quando il diniego di visto presenta carenze motivazionali e istruttorie, il giudice può disporre il riesame motivato della domanda, imponendo il rispetto delle garanzie partecipative, senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione sul rilascio del visto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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