Sentenza n. 1242/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter) n. 12048/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 12048/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego GSE della richiesta di verifica e certificazione RVC0337045078917R056
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego del GSE sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto, poiché l'avviso di giacenza, pur formalmente recante il corretto indirizzo, sarebbe stato inserito nella cassetta postale di un altro soggetto. In appello ha dedotto violazione degli artt. 10-bis della l. 241/1990, 1335 e 2700 c.c., travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, contestando anche l'affermazione del TAR secondo cui sarebbe stata necessaria la querela di falso. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione, nonché sviamento e inadeguatezza della motivazione, lamentando che il GSE non avesse trasmesso il preavviso via PEC. Ha chiesto anche la sospensione del giudizio per proporre querela di falso. Il GSE ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la società non aveva fornito prova dell'asserito errore materiale dell'ufficiale postale; la PEC inviata da un soggetto che aveva rinvenuto nella propria cassetta alcuni avvisi scaduti era generica e non dimostrava che tra essi vi fosse l'avviso relativo al preavviso di diniego. La sospensione per la proposizione della querela di falso è stata negata ai sensi dell'art. 77, comma 2, c.p.a., poiché l'eventuale falsità dell'avviso di compiuta giacenza non era dirimente: la mancata comunicazione del preavviso costituiva comunque un vizio formale non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/1990, nella formulazione ratione temporis applicabile. Il Collegio ha sottolineato che la società non aveva contestato nel merito le plurime criticità ostative all'accoglimento della richiesta, non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti per l'incentivo e, quindi, non aveva allegato quali circostanze sostanziali avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione. Inoltre, il GSE aveva successivamente trasmesso nuovamente via PEC il preavviso, riaprendo il termine per le osservazioni, che erano state effettivamente presentate; tale circostanza escludeva una concreta lesione del contraddittorio procedimentale. Quanto al secondo motivo, l'omesso invio via PEC del preavviso già spedito per posta non rendeva illegittimo il diniego, né per violazione dell'art. 10-bis né per violazione del dovere di buona fede e correttezza di cui all'art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990. L'errore nel recapito incideva sulla sfera di conoscenza del destinatario, non su quella dell'amministrazione, per la quale la comunicazione si era perfezionata per compiuta giacenza; in ogni caso, il successivo invio via PEC aveva consentito la presentazione delle osservazioni. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 101 c.p.a., la parte dell'appello che riproponeva integralmente la domanda di primo grado. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative connesse al preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del provvedimento quando non risulti una concreta lesione del contraddittorio e il privato non indichi le circostanze sostanziali che avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione.
art. 21-octies l. 241/1990
Nella formulazione ratione temporis vigente, la mancata comunicazione del preavviso di diniego costituisce un vizio formale non invalidante quando il privato non contesti il merito delle ragioni ostative e non dimostri una concreta incidenza della violazione sul contenuto del provvedimento.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di buona fede e correttezza dell'amministrazione non impone l'invio via PEC di un preavviso già ritualmente spedito per posta, quando la comunicazione risulti perfezionata per compiuta giacenza e l'amministrazione abbia comunque successivamente consentito la presentazione di osservazioni.
art. 77, comma 2, c.p.a.
La sospensione del processo amministrativo per la proposizione della querela di falso non è necessaria quando la falsità dedotta non è dirimente ai fini della decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Grava sulla parte che deduce l'erroneo recapito dell'avviso di giacenza l'onere di provarne il fatto.
art. 2697 c.c.
Chi allega l'errore materiale dell'ufficiale postale deve fornire la prova del fatto costitutivo della propria contestazione.
art. 101 c.p.a.
È inammissibile il motivo d'appello che si limiti a riproporre integralmente la domanda di primo grado senza formulare specifiche censure contro la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La violazione delle garanzie partecipative derivanti dall'omessa o irregolare comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando il ricorrente non indichi né provi quali elementi sostanziali avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione e non contesti le ragioni di merito poste a fondamento del diniego.
- Quando l'amministrazione abbia nuovamente trasmesso il preavviso di rigetto e abbia consentito al privato di presentare osservazioni, non sussiste una concreta lesione del contraddittorio procedimentale, salvo che sia dimostrata una diversa incidenza delle osservazioni sul contenuto finale dell'atto.
- L'errore materiale nel recapito dell'avviso di giacenza, imputabile al servizio postale, incide sulla conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario e non sul perfezionamento della comunicazione per l'amministrazione, quando quest'ultima risulti perfezionata per compiuta giacenza.
- La sospensione del processo amministrativo per querela di falso non deve essere disposta se la falsità dedotta non è decisiva per la soluzione della controversia, perché l'eventuale vizio di comunicazione non sarebbe comunque invalidante ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/1990.
- In appello è inammissibile la mera riproposizione integrale della domanda di primo grado, se non accompagnata da specifiche critiche alla sentenza impugnata.
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