Cassazione Penale, Sentenza n. 6946/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buciunì ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Il ricorso articolava due censure: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la condanna si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa, prive di riscontri esterni, e chiedendo una diversa valutazione della prova (tra l'altro osservando che il mezzo era nella disponibilità dell'imputato e che non risultavano consegnate le chiavi assieme al libretto); (2) mancata motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta nell'atto di appello ma, secondo la Corte, formulata in modo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di una mera richiesta di diversa valutazione del merito (vietata in sede di legittimità) e ha condiviso la valutazione del giudice di merito, che aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte lesa ricondotte anche a riscontri esterni (il biglietto minatorio lasciato sul veicolo e il perfezionamento del passaggio di proprietà). Sul secondo motivo ha rilevato l'indeterminatezza e la genericità della richiesta di sospensione condizionale della pena nell'appello, motivo per cui l'istanza era inammissibile; inoltre il giudice di primo grado aveva comunque motivato il diniego per i precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in via equitativa, a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende; la condanna di primo grado (tre mesi di reclusione e 150 euro di multa, con risarcimento del danno a liquidarsi in sede civile) è stata sostanzialmente confermata dall'appello e difesa in Cassazione (nell'impugnazione si contestava anche la revoca della provvisionale disposta dall'appello).
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
La condotta contestata (rottura della catena di sicurezza del veicolo e minacce scritte) è stata qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'imputato avrebbe reintegrato con violenza e minaccia una pretesa sul bene invece di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con L. n. 176/2020) e successive proroghe
Disciplina la trattazione a mezzo scritti in Cassazione; il giudizio si è svolto a trattazione scritta secondo le previsioni introdotte dall'emergenza, con deposito di memorie scritte da PG e difesa.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione: applicata per caricare sul ricorrente l'onere delle spese dovute per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 6402/1997; Sez. U., n. 8825/2016 e altre pronunce)
Richiamati principi consolidati: la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito; l'impugnante deve svolgere censure specifiche e argomentate; l'appello/ricorso è inammissibile se mira solo a ottenere diversa valutazione della prova o manca di specificità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente per rivedere la valutazione del merito dei fatti o la credibilità delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili.
- Le dichiarazioni della parte offesa possono essere ritenute sufficienti se vi sono riscontri esterni (es. documenti, scritti, atti formali come il trasferimento di proprietà) che ne corroborano il contenuto.
- Le richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere specificamente formulate e motivatamente prospettate nell'atto di impugnazione; la genericità comporta l'inammissibilità del motivo.
- Comportamenti di "fatto" volti a reintegrare con violenza o minacce una pretesa privata su un bene (invece di rivolgersi all'autorità giudiziaria) rientrano nella fattispecie dell'art. 393 c.p., anche se l'agente ritiene di avere diritto al bene.
- Pregressi benefici concessi in passato e precedenti penali possono ostare alla concessione di ulteriori benefici penitenziari come la sospensione condizionale della pena.
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