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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva riconosciuto il diritto di P.M. al rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998-2001, ritenendo insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione nell'attività professionale svolta. L'Amministrazione ha sostenuto che il contribuente avesse aderito al condono previsto dall'art. 9, comma 9, della legge n. 289 del 2002 per le annualità oggetto della richiesta di rimborso, con conseguente rinuncia alla domanda. Tuttavia, tale circostanza è stata dedotta per la prima volta in cassazione e supportata soltanto da un richiamo a risultanze interne dell'Anagrafe tributaria, senza produrre o indicare specificamente l'istanza di condono sottoscritta dal contribuente e accettata dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo. La semplice allegazione dell'avvenuta adesione al condono, basata su un documento interno dell'Amministrazione finanziaria e non accompagnata dalla produzione dell'istanza di condono, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il fatto decisivo. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole al contribuente sull'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP. Non sono state liquidate spese processuali, poiché P.M. non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso denunciava violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per carenza di specificità e adeguato supporto documentale.

  • Art. 9, comma 9, legge n. 289 del 2002

    La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che l'adesione al condono avrebbe comportato la rinuncia alla domanda di rimborso. La Corte non ha esaminato nel merito tale effetto, poiché l'Amministrazione non ha provato in modo specifico l'effettiva adesione del contribuente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, un motivo fondato su un fatto decisivo deve essere specifico e deve indicare o produrre la documentazione idonea a dimostrarlo; una semplice affermazione o il richiamo a dati interni della parte non è sufficiente.
  • Quando si sostiene che il contribuente abbia aderito a un condono o a una definizione agevolata, occorre dimostrare concretamente l'esistenza della domanda, la sua sottoscrizione e il perfezionamento o l'accettazione da parte dell'Amministrazione.
  • Le questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi consentiti dalla legge.
  • La mancata costituzione del contribuente non esonera l'Amministrazione dall'onere di provare i fatti posti a fondamento del ricorso.
  • In materia IRAP, l'assenza di autonoma organizzazione può escludere l'assoggettamento all'imposta per il professionista; tuttavia, in casi analoghi, la questione può essere superata da una valida prova dell'adesione a una definizione agevolata incompatibile con la richiesta di rimborso.

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