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Ordinanza

Ordinanza n. 141/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 57 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 31 marzo 2022, nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al N.R.G. 710/2022.

Giustizia amministrativa202301941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 57/2022 del Tribunale di Castrovillari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi del creditore hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari. Nel corso del giudizio, il Consorzio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, pubblicata il 28 luglio 2025. Il Tribunale ha rilevato che, per effetto della liquidazione coatta amministrativa, opera il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella massa passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza, ritenendo divenuto operativo il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive o cautelari previsto dall’art. 51 r.d. 267/1942, richiamato dall’art. 194 dello stesso testo normativo, a seguito dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito dovrà essere fatto valere nell’ambito della massa passiva della procedura. Il TAR ha inoltre liquidato in favore del Commissario ad acta il compenso di euro 500,00, ponendolo definitivamente a carico del Consorzio in liquidazione, il quale conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito. Il riferimento al Consorzio di Bonifica della Calabria con gestione separata riguarda esclusivamente l’eventuale definizione delle procedure non concluse dopo il termine, eventualmente prorogato, della liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 98/2011, conv. con mod. dalla l. 111/2011, come modificato dal d.l. 77/2021, conv. con mod. dalla l. 108/2021

    La liquidazione coatta amministrativa può essere estesa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome ed è disposta con deliberazione della Giunta regionale competente, che provvede anche alla nomina del commissario.

  • art. 194 r.d. 267/1942

    Alla liquidazione coatta amministrativa si applica l’art. 51 dello stesso testo normativo.

  • art. 51 r.d. 267/1942

    nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni

    Dalla dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa è vietato iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva.

Massime di principio

  • L’apertura della liquidazione coatta amministrativa rende improcedibile il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione individuale di un titolo esecutivo nei confronti dell’ente sottoposto alla procedura, poiché opera il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni della massa passiva.
  • Il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali decorre dall’adozione dell’atto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, purché tale atto sia efficace secondo le modalità previste dall’ordinamento, nel caso esaminato dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale.
  • L’apertura della liquidazione coatta amministrativa non elimina la soggettività giuridica dell’ente debitore per i rapporti di credito e debito: il compenso del commissario ad acta resta a carico dell’ente in liquidazione e può essere ammesso alla massa passiva della procedura.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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