Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 910/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 584/2025, passata in giudicato, relativa all'accreditamento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 584/2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accreditamento della carta del docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, per complessivi euro 2.500,00. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 luglio 2025, e che erano stati rispettati gli ulteriori presupposti di proponibilità, compreso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 10 febbraio 2025 e il ricorso era stato notificato e depositato tra l'8 e l'11 settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, ritenendo sussistente l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante al ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario opererà senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, ritenuto osservato nel caso concreto.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015

    La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche agli altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 costituisce presupposto di proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La disciplina che esclude un ulteriore compenso per il commissario ad acta nei giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001 può essere applicata analogicamente agli altri giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.