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Sentenza

Sentenza n. 1580/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso n. 3461 del 2025: - provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100142), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 03/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3476 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100146), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 03/09/2025; quanto al ricorso n. 3478 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100145), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 03/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3479 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100143), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 04/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3483 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100215), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 04/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3510 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100282 del 05/09/2025; quanto al ricorso n. 3511 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100163), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 05/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3513 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100161), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 05/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi.

Giustizia amministrativa202503478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato nell'ambito del decreto flussi 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Otto lavoratori stranieri hanno impugnato, con ricorsi riuniti, i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato aveva revocato i nulla osta al lavoro subordinato già rilasciati. Le revoche erano motivate dall'accertamento successivo di incoerenze tra le domande, le asseverazioni e la documentazione relativa al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché dalla conseguente ritenuta incompetenza territoriale dello Sportello di Prato. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e il travisamento dei presupposti di fatto, sostenendo che la competenza fosse radicata nella provincia di destinazione o comunque dalla presenza di un'unità locale operativa della società datrice a Prato; hanno inoltre sostenuto che il sistema informatico ministeriale avesse correttamente indirizzato le domande a Prato. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di comparazione degli interessi, lesione dell'affidamento, sproporzione, irragionevolezza e contraddittorietà, lamentando che la revoca fosse stata adottata senza considerare il rilascio dei visti, l'ingresso in Italia e il pregiudizio derivante dall'impossibilità di stipulare il contratto di soggiorno e avviare il lavoro. È stata inoltre invocata una disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche della medesima impresa. In memoria di replica sono state prospettate per la prima volta questioni relative al DURC e al diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha confermato la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e li ha respinti. Ha ritenuto che l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 individui criteri legali tassativi e alternativi per la presentazione della domanda, collegati alla provincia di residenza del datore, alla sede legale dell'impresa o al luogo di svolgimento della prestazione. L'art. 30-bis, comma 7, del d.P.R. n. 394/1999 attribuisce tuttavia la competenza al rilascio del nulla osta allo Sportello del luogo in cui sarà svolta l'attività lavorativa, imponendo allo Sportello ricevente eventualmente diverso di trasmettere la pratica a quello competente. La mera presenza di un'unità locale o sede operativa a Prato non costituisce un autonomo criterio di competenza, salvo che coincida con il luogo effettivo della prestazione o con altro criterio previsto dalla legge. Anche l'eventuale instradamento informatico della domanda non può derogare ai criteri legali e, comunque, non è stato dimostrato dai ricorrenti mediante documentazione tecnica. Le incoerenze documentali sul luogo di lavoro impedivano i controlli territoriali sull'effettivo impiego e giustificavano la revoca. Il TAR ha inoltre qualificato la revoca prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 come effetto legale vincolato del successivo accertamento di elementi ostativi, e non come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Pertanto non erano necessarie una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico, una ponderazione discrezionale dell'affidamento o una comparazione specifica con gli interessi dei destinatari. Il nulla osta rilasciato nella procedura semplificata è strutturalmente condizionato all'esito positivo delle verifiche successive; il rilascio del visto e l'ingresso in Italia non consolidano un affidamento prevalente sulla previsione legale di revoca. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, perché il richiamo ad altre pratiche non dimostrava l'identità delle situazioni né consentiva di pretendere la reiterazione di una prassi eventualmente illegittima. Le deduzioni sul DURC sono state ritenute irrilevanti perché non riferite alla motivazione degli atti impugnati; la questione del permesso per attesa occupazione è stata dichiarata tardiva e nuova, in quanto introdotta solo in memoria di replica. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 3.000,00 in favore del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede criteri legali alternativi per la presentazione della richiesta di nulla osta: provincia di residenza del datore di lavoro, provincia della sede legale dell'impresa o provincia in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.

  • art. 30-bis, commi 1, 7, 8 e 9, d.P.R. n. 394/1999

    "lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa"

    La domanda può essere presentata presso più Sportelli secondo criteri alternativi, ma la competenza al rilascio spetta allo Sportello del luogo di effettivo svolgimento dell'attività; lo Sportello diverso deve trasmettere la pratica a quello competente.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    Consente il rilascio anticipato del nulla osta nella procedura semplificata, ma prevede la successiva revoca del nulla osta e del visto quando siano accertati elementi ostativi o la carenza dei requisiti.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    L'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applica alla revoca ex art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, poiché questa costituisce effetto legale vincolato dell'accertamento successivo di elementi ostativi e non annullamento d'ufficio discrezionale.

  • art. 2463, comma 2, n. 2, c.c.

    Distingue la sede legale della società, indicata nell'atto costitutivo, dalle ulteriori articolazioni territoriali dell'impresa.

  • art. 2196 c.c.

    Collega l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese all'ufficio della circoscrizione in cui è stabilita la sede.

  • art. 2197 c.c.

    Rileva nella distinzione tra sede secondaria, dotata di rappresentanza stabile, e mera unità locale.

  • art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dai ricorrenti in replica con riferimento al DURC, ma ritenuto estraneo alla motivazione degli atti impugnati e quindi non decisivo.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dai ricorrenti in replica quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma la relativa pretesa è stata ritenuta nuova e tardiva.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri è disciplinata da criteri legali tassativi: la mera presenza di un'unità locale o sede operativa dell'impresa non costituisce un autonomo criterio di collegamento, salvo che coincida con il luogo effettivo della prestazione o con altro criterio previsto dalla legge.
  • Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 7, del d.P.R. n. 394/1999, lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta è quello del luogo in cui sarà svolta l'attività lavorativa; gli altri criteri consentono la presentazione o ricezione della domanda, ma non attribuiscono allo Sportello ricevente diverso la competenza finale, dovendo la pratica essere trasmessa all'ufficio competente.
  • Il funzionamento di una piattaforma telematica amministrativa non può introdurre o modificare i criteri legali di competenza territoriale; l'eventuale inoltro informatico della domanda a uno Sportello diverso da quello competente non consolida la competenza né sana la difformità.
  • La revoca del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, quando sopravvenga l'accertamento di elementi ostativi o della carenza dei requisiti, costituisce effetto legale vincolato e non annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Non sono quindi necessarie una distinta motivazione sull'interesse pubblico attuale o una comparazione discrezionale con l'affidamento del destinatario.
  • Il nulla osta rilasciato nella procedura semplificata prevista dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022 è strutturalmente condizionato all'esito positivo delle verifiche successive; il successivo rilascio del visto o l'ingresso nel territorio nazionale non rendono illegittima la revoca né consolidano un affidamento prevalente sul meccanismo caducatorio previsto dalla legge.
  • Nel processo amministrativo, questioni nuove introdotte per la prima volta in memoria di replica, non riconducibili a mere precisazioni dei motivi originari, non possono ampliare il thema decidendum e devono essere dichiarate tardive o irrilevanti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDecadenza e tardività

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