Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1556/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell'atto di entrata n. -OMISSIS- adottato in data -OMISSIS- del Dirigente del Settore Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificato, con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dell'art. 4 bis dell'art. 31 del dpr n. 380/2001; nonché per annullamento -della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Città di Asti, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del comune del bene di proprietà dei ricorrenti; -degli atti connessi.

Giustizia amministrativa202300499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione e provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell'area e del bene interessati dagli abusi edilizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e la determinazione comunale di acquisizione al patrimonio dell'area e del bene abusivi. Ha dedotto, in via derivata, l'illegittimità degli atti per l'illegittimità dell'originaria ordinanza di demolizione; tale censura è stata articolata mediante denunce di violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Quanto alla sanzione pecuniaria, il ricorrente ha sostenuto che gli abusi, realizzati nel 2009, fossero anteriori all'entrata in vigore dell'art. 31, comma 4-bis, e che quindi la disposizione non fosse applicabile; ha inoltre contestato l'applicazione della misura massima, ritenendo dovuta quella minima in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi, e ha lamentato la mancanza di un previo atto di accertamento dell'inottemperanza. Quanto all'acquisizione, ha dedotto che mancasse un provvedimento di accertamento previamente comunicato e che l'acquisizione non potesse estendersi all'intero edificio, poiché l'ordinanza di demolizione avrebbe riguardato soltanto modeste porzioni, in particolare alcuni porticati.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. La censura di illegittimità derivata è stata esclusa perché l'ordinanza di demolizione era già stata ritenuta legittima dal TAR con precedente sentenza, confermata dal Consiglio di Stato. La sanzione pecuniaria è stata ritenuta applicabile anche se gli abusi erano stati realizzati nel 2009, poiché l'illecito sanzionato consiste nell'inottemperanza all'ordine di demolizione, adottato nel giugno 2016, dunque successivamente all'entrata in vigore del comma 4-bis. È stata ritenuta legittima anche la quantificazione nella misura massima: gli abusi ricadevano nella fascia di rispetto del fiume Tanaro, bene qualificato come acqua pubblica, e il vincolo di inedificabilità comporta, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, la determinazione automatica della sanzione massima, senza discrezionalità dell'amministrazione sul quantum. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata adozione di un atto accertativo, poiché rileva il dato oggettivo dell'inottemperanza, comunque accertato; nel caso concreto il Comune aveva inoltre redatto un atto tecnico che attestava la permanenza dei manufatti abusivi. Quanto all'acquisizione, il TAR ha ritenuto sufficiente l'accertamento amministrativo dell'inottemperanza e ha considerato legittima l'adozione del provvedimento a fronte della mancata demolizione. È stata infine esclusa la possibilità di limitare l'acquisizione ai soli porticati, poiché l'ordinanza riguardava una pluralità diffusa di interventi abusivi, tra cui modifiche distributive, realizzazione di locali residenziali e di un'unità abitativa, modifiche della facciata, demolizione di un tramezzo e prolungamento del tetto, non suscettibili di essere distinti e circoscritti in modo tale da consentire un'acquisizione parziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'ingiunzione di demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza e, nel comma 4-bis, la sanzione pecuniaria conseguente alla mancata esecuzione dell'ordine.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione costituisce il presupposto per l'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area di sedime, nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L'accertamento dell'inottemperanza consente l'immissione nel possesso e la trascrizione dell'acquisizione al patrimonio comunale.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria colpisce l'inottemperanza all'ordine di demolizione; la condotta si perfeziona con la mancata esecuzione dell'ordinanza e, in presenza di un vincolo di inedificabilità, la sanzione è determinata nella misura massima.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal ricorrente, ma il TAR non ne sviluppa una specifica interpretazione ai fini della decisione.

  • d.lgs. 42/2004

    Il vincolo relativo alla fascia di rispetto del fiume Tanaro è considerato vincolo di inedificabilità rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 si riferisce all'inottemperanza all'ordine di demolizione e non alla data di realizzazione dell'abuso edilizio; pertanto, può applicarsi quando l'ordine di demolizione e la successiva condotta omissiva siano posteriori all'entrata in vigore della disposizione sanzionatoria.
  • Quando gli abusi edilizi ricadono in un'area soggetta a vincolo di inedificabilità, l'art. 31, comma 4-bis, secondo periodo, del d.P.R. n. 380/2001 impone la quantificazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, senza lasciare all'amministrazione un margine discrezionale nella determinazione del quantum.
  • Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria e dell'acquisizione al patrimonio comunale previste dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, è decisivo il dato oggettivo dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; non è necessaria, quale autonomo presupposto di validità, l'adozione di uno specifico provvedimento formale di accertamento, ferma restando la possibilità che l'amministrazione documenti l'inottemperanza mediante un atto tecnico istruttorio.
  • L'acquisizione al patrimonio comunale può estendersi all'intero bene quando l'ordine di demolizione riguarda una pluralità diffusa di interventi abusivi non separabili in singole porzioni autonome e circoscritte; non occorre limitarla ai soli elementi materiali indicati dal proprietario come abusi minori.
  • Una volta accertata giudizialmente la legittimità dell'ordinanza di demolizione presupposta, non può essere dedotta l'illegittimità derivata degli atti successivi fondati sull'inottemperanza a quell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.