L.R. FVG 13/2012
Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Friuli Venezia Giulia un fondo pensione territoriale di previdenza complementare, ne definisce finalità, destinatari, forme di adesione, governance, gestione patrimoniale e rapporti con gli aderenti. Prevede anche contributi regionali, attività di sostegno e specifiche coperture finanziarie per il solo anno 2012.
Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia
Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia
La legge istituisce, per il territorio del Friuli Venezia Giulia, un fondo pensione territoriale finalizzato a favorire lo sviluppo della previdenza complementare collettiva e individuale e ad aumentare la copertura previdenziale per residenti e lavoratori operanti in regione. Il provvedimento disciplina finalità, soggetti ammessi, governance, gestione e misure di sostegno regionale.
Finalità e natura del Fondo
Il Fondo ha natura non lucrativa e serve a consentire agli aderenti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni pensionistiche complementari rispetto al sistema obbligatorio. A tal fine raccoglie i contributi, gestisce le risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti ed eroga le prestazioni secondo la normativa di settore.
Forma giuridica e promozione della costituzione
Il Fondo deve essere costituito come associazione riconosciuta, secondo il codice civile e nel rispetto della normativa statale sulle forme pensionistiche complementari, con iscrizione all’albo della COVIP. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione dell’associazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro, lavoratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti e soci di cooperative.
Regime pensionistico e destinatari
Il Fondo opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione dipende dai contributi versati e dalla capitalizzazione. Possono essere destinatari:
- le persone fisiche residenti in regione, indipendentemente dal luogo di lavoro;
- i lavoratori che svolgono attività dipendente, pubblica o privata, autonoma, libero-professionale o come soci lavoratori di cooperative nel territorio regionale;
- i lavoratori destinatari di forme istituite a livello nazionale o locale sostitutive di quello nazionale, nonché i dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali del comparto unico regionale e della Regione. Lo statuto può prevedere anche l’adesione delle persone fiscalmente a carico degli aderenti.
Contributi regionali e sostegni specifici
La Regione è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, per assicurare per periodi limitati la copertura contributiva. Può inoltre individuare interventi e criteri per contributi destinati a soggetti o lavoratori con contribuzione previdenziale obbligatoria ridotta o con discontinuità contributiva.
Adesione al Fondo e soggetti associati
L’adesione avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo e previa consegna della documentazione informativa prevista. Sono associati i datori di lavoro operanti sul territorio che vi aderiscono e gli altri soggetti previsti dalla legge; per i lavoratori dipendenti è rilevante anche l’eventuale adesione tramite tacito conferimento del TFR, secondo la normativa statale. Il Fondo riconosce inoltre l’adesione dei lavoratori pensionati, ai quali deve erogare le prestazioni previste dallo statuto.
Contribuzione, posizione individuale e prestazioni
La contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni sono regolate dallo statuto e dal regolamento del Fondo, nel rispetto della normativa statale. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro aderenti deve essere almeno pari a quella prevista dagli accordi collettivi nazionali delle rispettive categorie. La posizione individuale è costituita dal capitale accumulato ed è alimentata da contributi netti, TFR, trasferimenti da altre forme pensionistiche e reintegri delle anticipazioni; è ridotta da riscatti parziali e anticipazioni e rivalutata secondo il rendimento dei comparti di investimento. Per la rendita, il Fondo stipula convenzioni con imprese di assicurazione e può prevedere anche altre forme di rendita. Chi perde i requisiti di partecipazione prima del pensionamento conserva la titolarità della posizione e può esercitare le opzioni previste dalla normativa vigente.
Organizzazione interna e organi del Fondo
Gli organi del Fondo sono Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione, Presidente e Vice Presidenti, Collegio dei revisori. L’Assemblea è composta da 40 a 50 delegati, con rappresentanza paritetica di lavoratori e datori di lavoro e una eventuale rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il Consiglio di amministrazione è composto da 8 a 16 membri, con rappresentanza delle diverse componenti aderenti. Presidente e Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio a rotazione tra le diverse rappresentanze. Il Collegio dei revisori è composto da cinque titolari e due supplenti. Per amministratori e revisori sono richiesti requisiti di onorabilità e professionalità; la carica dura tre anni ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.
Gestione patrimoniale e amministrativa
Le risorse destinate agli investimenti devono essere affidate integralmente in gestione a soggetti abilitati mediante convenzione. La gestione deve rispettare i limiti di legge, i criteri di redditività, economicità e sana e prudente gestione, e può favorire investimenti in attività economiche operanti in Friuli Venezia Giulia o di interesse strategico per lo sviluppo regionale. Tutte le risorse devono essere depositate presso un’unica banca depositaria. Il Fondo cura la gestione amministrativa, ma può affidare a terzi, mediante convenzione, servizi amministrativi. La Regione è autorizzata a supportare direttamente o indirettamente il Fondo nelle attività di avviamento e gestione, anche mettendo a disposizione personale proprio.
Contabilità, bilancio e trasparenza
Il Fondo deve tenere le scritture e i libri contabili richiesti dalla COVIP e redigere prospetto patrimoniale e bilancio secondo le relative disposizioni. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei delegati entro il 30 aprile di ogni anno, con deposito preventivo della documentazione presso la sede per quindici giorni. Verso gli aderenti il Fondo deve garantire trasparenza mediante disponibilità di statuto, regolamento, nota informativa, bilancio, eventuale relazione di revisione e comunicazione annuale sulla posizione individuale, sui costi e sull’andamento della gestione.
Reclami, scioglimento e liquidazione
Il Fondo deve disciplinare le modalità con cui gli aderenti possono interloquire e presentare reclami. Lo scioglimento può avvenire per cause di legge, per deliberazione dell’Assemblea straordinaria quando siano impossibili lo scopo o il funzionamento del Fondo, oppure in presenza di accordo conforme tra le parti costitutive. In caso di liquidazione, l’Assemblea deve adottare gli atti necessari a salvaguardare prestazioni e diritti degli aderenti e nominare uno o più liquidatori.
Ulteriori iniziative regionali di sostegno
La Regione promuove la diffusione della previdenza complementare e può sostenere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, rapporti con enti locali e organismi professionali, ricerca, sperimentazione e innovazione. Può inoltre concedere contributi a piccole e medie imprese con strutture produttive in Friuli Venezia Giulia che si siano distinte nel favorire la cultura della previdenza complementare; i criteri sono demandati a regolamento della Giunta regionale. È inoltre prevista la possibilità che lo statuto disciplini la mobilizzazione del TFR mediante accordi di categoria e che il Fondo preveda contribuzioni aggiuntive per la copertura del rischio di non autosufficienza, anche tramite convenzione con un fondo sanitario regionale o con compagnie assicurative.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Per il 2012 la legge prevede un onere di 1 milione di euro per l’istituzione del Fondo, 50.000 euro per il supporto alle attività di avviamento e gestione e 1.550.000 euro per le iniziative di sostegno allo sviluppo e alla diffusione della previdenza complementare. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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