L.R. FVG 12/2012
Disciplina della portualità di competenza regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina organizzazione, pianificazione, autorizzazioni e concessioni dei porti di Monfalcone e Porto Nogaro, attribuendo alla Regione funzioni di regolazione e gestione. Prevede piani regolatore e operativo triennale, comitato consultivo, regole per attività portuali e concessioni, risorse dedicate e norme transitorie per i titoli già rilasciati. È vigente per il Friuli Venezia Giulia.
Disciplina della portualità regionale per i porti di Monfalcone e Porto Nogaro
Disciplina della portualità regionale per Monfalcone e Porto Nogaro
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia definisce l’assetto organizzativo, pianificatorio e gestionale dei porti di Monfalcone e Porto Nogaro, nel quadro delle competenze regionali e dei limiti derivanti dalle funzioni mantenute allo Stato. Il provvedimento punta a integrare portualità, logistica e infrastrutture regionali, con attenzione alla semplificazione amministrativa e alla cooperazione istituzionale.
Principi generali e finalità
La disciplina regionale si fonda sulla separazione tra funzioni di amministrazione/regolazione e attività d’impresa, sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento, sulla libertà di impresa e sulla tutela dell’efficienza del mercato portuale e dell’utenza. La Regione orienta la propria azione alla promozione dei servizi marittimi e portuali, allo sviluppo portuale e alla semplificazione delle procedure per autorizzazioni e concessioni. Viene riconosciuto l’interesse strategico dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, con sostegno allo sviluppo nel rispetto delle competenze statali.
Riparto di funzioni tra Regione, Direzione centrale e Comune
La Regione esercita funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per Monfalcone e Porto Nogaro, ferma restando la competenza statale nelle materie riservate. Alla Giunta regionale spettano le scelte di politica portuale: promozione dello sviluppo del sistema portuale regionale, programmazione degli investimenti, sviluppo delle reti di comunicazione di interesse europeo, cooperazione tra i porti dell’Alto Adriatico e indirizzi per Piano regolatore portuale e Piano operativo triennale.
Alla Direzione centrale competente spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta, tra cui:
- elaborazione del Piano regolatore portuale;
- predisposizione del Piano operativo triennale;
- realizzazione e manutenzione delle nuove infrastrutture portuali;
- realizzazione, in sostituzione dello Stato, delle opere di grande infrastrutturazione del porto di Monfalcone se la Regione vi partecipa finanziariamente;
- affidamento dei servizi di interesse generale;
- mantenimento dei fondali e della navigabilità;
- autorizzazione delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali e della temporanea sosta di merci e materiali;
- rilascio delle concessioni demaniali nell’ambito portuale.
Il Comune partecipa alle scelte di politica portuale con proposte e pareri, esprime l’intesa sul Piano regolatore portuale e partecipa al Comitato consultivo.
Intesa con lo Stato per il porto di Monfalcone
Per la pianificazione e progettazione degli interventi nel porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la Regione deve assicurare il rispetto di specifici indirizzi nell’intesa con lo Stato. In particolare è richiesto:
- il coinvolgimento dell’Autorità marittima e degli organi tecnici statali nella formazione del Piano regolatore portuale;
- la condivisione del programma delle opere di grande infrastrutturazione;
- la partecipazione finanziaria regionale o l’assunzione integrale degli oneri se lo Stato non dispone delle risorse necessarie.
Ambito portuale
L’ambito portuale è definito dal Piano regolatore portuale, che individua la destinazione funzionale delle aree e l’assetto complessivo del porto, incluse aree industriali, cantieristiche, stradali, ferroviarie e logistiche. Sono ricompresi anche gli specchi acquei, interni o esterni alle difese foranee, interessati dal traffico e dai servizi portuali.
Possono far parte dell’ambito anche aree private non demaniali, se funzionali alle attività portuali. Per queste aree la disciplina d’uso va definita prioritariamente con accordi con i proprietari; in mancanza di accordo, la Regione stabilisce la regolazione con atto amministrativo.
Piano regolatore portuale
Il Piano regolatore portuale e le sue varianti devono essere formati nel rispetto della disciplina europea sulla valutazione ambientale dei piani e programmi. Il progetto è predisposto sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e deve contenere:
- relazione illustrativa con obiettivi, scelte e criteri di pianificazione;
- rappresentazioni grafiche idonee a descrivere assetto territoriale e contenuti normativi;
- tempi di attuazione, opere e attrezzature previste e relativi costi;
- norme di attuazione.
La formazione avviene d’intesa con il Comune interessato e, per la sicurezza della navigazione e i servizi tecnico-nautici, con l’Autorità marittima, sentito il Comitato consultivo. Dopo l’approvazione preliminare della Giunta, il piano è depositato e pubblicato per consentire opposizioni e osservazioni entro 20 giorni. La versione definitiva è approvata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta.
Per il Piano di Monfalcone, in fase preliminare, è richiesto anche il parere dell’organo tecnico statale individuato nell’intesa; il parere deve essere reso entro 45 giorni, decorso inutilmente il termine interviene la struttura regionale competente. Le previsioni del piano devono armonizzarsi con gli strumenti urbanistici comunali; in caso di contrasto la Regione promuove l’armonizzazione, anche mediante conferenza di pianificazione o accordo di programma.
Il piano è attuato tramite programma triennale aggiornato annualmente. Anche le varianti seguono la medesima procedura. Tutte le aree dell’ambito portuale, comprese quelle private, sono assoggettate alla pianificazione e programmazione.
Piano operativo triennale
Il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, definisce le strategie di sviluppo delle attività portuali, gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e i criteri generali per autorizzazioni e concessioni demaniali. È redatto sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo, ed è approvato dal Presidente della Regione.
Comitato consultivo e collaborazione istituzionale
Per ciascun porto è istituito un Comitato consultivo presieduto dall’Assessore regionale competente, con la partecipazione della Direzione centrale, di rappresentanti di Provincia, Comune, operatori portuali, imprese industriali, prestatori di servizi di interesse generale, lavoratori e organizzazioni sindacali. Per Monfalcone partecipano anche l’Azienda speciale per il Porto di Monfalcone e il Consorzio industriale locale; per Porto Nogaro partecipa il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno. L’Autorità marittima è invitata e partecipa con diritto di voto.
Il Comitato esprime pareri su Piano regolatore portuale, Piano operativo triennale, criteri per autorizzazioni e concessioni, organizzazione del lavoro e altre questioni di interesse generale. Il suo funzionamento non comporta oneri per il bilancio regionale ed è disciplinato da un regolamento interno.
La Regione può inoltre stipulare accordi con soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali per impiegare professionalità di settore o ricevere supporto operativo, e può delegare compiti all’Azienda speciale per il Porto di Monfalcone e ai consorzi industriali indicati dalla legge.
Attività portuali, autorizzazioni e controlli
Le attività di impresa portuale comprendono le operazioni portuali e i servizi portuali. Le operazioni portuali sono carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento delle merci e di altri materiali; i servizi portuali sono prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo operativo, individuate con provvedimento del Direttore centrale sentito il Comitato.
L’esercizio di tali attività, sia per conto proprio sia per conto terzi, è soggetto ad autorizzazione. Il rilascio dipende dalla coerenza con il Piano operativo triennale e dal possesso dei requisiti stabiliti dal provvedimento attuativo. Le imprese autorizzate sono iscritte in registri appositi e devono corrispondere un canone annuo e prestare cauzione.
Il provvedimento attuativo disciplina requisiti personali, tecnici, finanziari e professionali, inclusa la presentazione di un programma operativo assistito da garanzie; stabilisce inoltre criteri per rilascio, sospensione, decadenza e revoca, parametri di canoni e cauzioni, e regole per autorizzazioni specifiche a navi dotate di propri mezzi e personale. Il numero massimo di autorizzazioni è determinato in relazione alle esigenze di funzionalità e traffico, assicurando la massima concorrenza. Le tariffe devono essere pubbliche e comunicate all’utenza e le imprese devono segnalare ogni variazione. L’Amministrazione regionale verifica almeno annualmente il rispetto del programma operativo.
Concessioni demaniali
La Regione può concedere, tramite procedure ad evidenza pubblica, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine a soggetti autorizzati allo svolgimento di attività d’impresa o alla fornitura di servizi di interesse generale con rilevanza economica, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
La procedura ordinaria prevede la pubblicazione di un avviso sul BUR e all’albo pretorio del Comune, con invito a presentare offerte entro un termine compreso tra 20 e 90 giorni. La domanda deve documentare, oltre ai requisiti autorizzativi, un programma di attività coerente, l’idoneità tecnico-professionale, organizzativa ed economico-finanziaria. In presenza di più domande è preferito, con provvedimento motivato, il richiedente che garantisca la migliore coerenza con le caratteristiche e i programmi di sviluppo del porto.
L’atto di concessione stabilisce durata, poteri di vigilanza e controllo, modalità di eventuale cessione degli impianti al nuovo concessionario, modalità di calcolo e versamento del canone e, se previsto, la realizzazione di opere portuali o di grande infrastrutturazione a carico del concessionario con relative garanzie. La Regione effettua accertamenti annuali sul permanere dei requisiti e sull’attuazione degli investimenti.
Se la concessione è richiesta autonomamente, l’istanza è pubblicata per estratto con possibilità di osservazioni, opposizioni e istanze concorrenti entro 20-90 giorni. Sono irricevibili le domande incompatibili con i vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali.
Per la determinazione di canoni e cauzioni si tengono presenti durata, specificità della concessione, investimenti e attività da espletare; se le opere portuali o strutture di difficile rimozione sono a carico esclusivo del concessionario, il canone minimo si riduce del 50% o del 25% nella zona interessata, con riduzione complessiva massima del 50% quando ricorrono entrambe le ipotesi. Restano salve l’utilizzazione gratuita degli immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per funzioni marittime e portuali e l’utilizzazione gratuita delle aree demaniali per lavori o interventi di interesse pubblico.
Partenariato pubblico-privato e finanza di progetto
La Regione può stipulare convenzioni che, tramite concessione demaniale marittima, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o finanza di progetto per realizzare opere e infrastrutture altrimenti non conseguibili. Le convenzioni disciplinano le modalità di esercizio della concessione anche in deroga alla disciplina sull’uso dei beni pubblici, nel rispetto della normativa regionale e statale richiamata.
La selezione delle imprese che propongono la realizzazione e gestione economica delle infrastrutture con apporto di capitale privato deve rispettare i principi di compatibilità con il diritto UE, approvazione tecnica del progetto, uso delle procedure di appalto per le opere pubbliche e acquisizione dell’opera al demanio marittimo alla scadenza senza indennizzo.
Il concessionario può, previa autorizzazione regionale, locare l’opera realizzata a imprese autorizzate, con canone non inferiore a quello previsto per fattispecie analoghe, per recuperare gli investimenti. La Regione disciplina inoltre i rapporti con i proprietari pubblici o privati di aree e impianti, assicurando servizi di interesse generale, tariffe coerenti e partecipazione agli oneri generali del porto.
Approvazione dei progetti
I progetti sono soggetti alla disciplina regionale sui lavori pubblici di competenza regionale. Per le opere di grande infrastrutturazione del porto di Monfalcone, il progetto è sottoposto al parere dell’organo tecnico statale previsto dall’intesa, con termine di 45 giorni; in caso di inerzia decide la struttura regionale competente. L’approvazione dei progetti può costituire variante al Piano regolatore portuale e, se sussiste contrasto con il piano urbanistico comunale, richiede il previo esito favorevole delle procedure di armonizzazione previste dalla legge.
Risorse e finanziamento della portualità
Le risorse per lo sviluppo della portualità regionale comprendono canoni di concessione e autorizzazione, proventi dei servizi di interesse generale, finanziamenti statali, europei e di altri organismi, contributi regionali e di altri soggetti, oltre a ogni altro gettito previsto da leggi o accordi, lasciti e donazioni.
Le entrate derivanti da canoni e proventi di concessioni, autorizzazioni e servizi di interesse generale sono destinate a coprire le spese di gestione del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro. La norma finanziaria prevede l’iscrizione di tali entrate nel bilancio regionale per le finalità indicate.
Norme transitorie
Le autorizzazioni e concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci fino alla scadenza del titolo; i relativi canoni, aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT, sono introitati dalla Regione. Nelle more dell’intesa con lo Stato, la Regione assicura la partecipazione al procedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
Per i porti di Monfalcone e Porto Nogaro restano applicabili le disposizioni della legge n. 84/1994 non incompatibili con la disciplina regionale. I procedimenti di autorizzazione e concessione pendenti alla data di entrata in vigore della legge sono definiti secondo la normativa nazionale.
Ambito di operatività attuale
La legge riguarda specificamente la Regione Friuli Venezia Giulia e ha ad oggetto la portualità di competenza regionale nei porti di Monfalcone e Porto Nogaro. Alcune disposizioni richiamano procedimenti e titoli transitori, ma il complesso della disciplina conserva utilità applicativa per l’assetto regolatorio e gestionale dei porti interessati.
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