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Legge

L.R. FVG 9/2012

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime, dal 4 maggio 2012, l’Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia e trasferisce alla Regione funzioni, rapporti giuridici, beni e personale. Riorganizza anche le procedure di approvazione dei piani di bacino e abroga la precedente disciplina speciale, prevedendo oneri finanziari solo per gli esercizi 2012-2014 e per l’attività liquidatoria.

Soppressione dell’Autorità di Bacino regionale e riallocazione delle funzioni alla Regione Friuli Venezia Giulia

Soppressione dell’Autorità di bacino regionale e riallocazione delle funzioni

La legge disciplina il riordino delle competenze in materia di bacino idrografico nella Regione Friuli Venezia Giulia, sopprimendo l’Autorità di bacino regionale e trasferendo alla Regione le relative funzioni, i rapporti giuridici, i beni e il personale. Si tratta di una riforma organizzativa con effetti immediati dal 4 maggio 2012, poi accompagnata da misure transitorie e finanziarie per la liquidazione dell’ente soppresso.

Soppressione dell’ente e gestione liquidatoria

L’Autorità di bacino regionale, istituita nel 2002, è soppressa dalla data di entrata in vigore della legge. La Giunta regionale:

  • nomina un Commissario liquidatore, definendone compiti, trattamento economico e durata dell’incarico;
  • approva il bilancio di liquidazione dell’Autorità e della gestione commissariale, predisposti dal Commissario;
  • detta eventuali direttive per il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili e dei rapporti attivi e passivi.

Il Commissario deve trasmettere alle direzioni centrali competenti:

  • entro 60 giorni dalla nomina, lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili e la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi esistenti al giorno precedente l’entrata in vigore della legge;
  • entro 90 giorni dalla nomina, il bilancio di liquidazione dell’Autorità e della gestione commissariale riferito al giorno precedente l’entrata in vigore della legge.

Il Commissario assicura inoltre l’ordinaria amministrazione dell’ente fino alla chiusura della liquidazione.

Subentro della Regione in funzioni, beni e rapporti

Dal 4 maggio 2012 la Regione subentra all’Autorità di bacino regionale nell’esercizio delle funzioni, nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, compresi i rapporti di lavoro, e nella titolarità dei beni mobili e immobili.

Per i beni immobili, il verbale di consegna costituisce titolo per intavolazione, trascrizione immobiliare e voltura catastale dei diritti reali trasferiti.

Trasferimento del personale

Il personale assunto a tempo indeterminato dall’Autorità di bacino regionale e in servizio il giorno antecedente l’entrata in vigore della legge è trasferito alla Regione dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore. Il trasferimento avviene nella categoria e posizione economica possedute a tale data e conserva:

  • l’anzianità maturata;
  • il trattamento economico in godimento, con esclusione della retribuzione collegata a incarichi o funzioni particolari.

Le unità di personale trasferite non si computano ai fini dell’applicazione, da parte della Regione, del limite previsto dall’articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009.

Nuova disciplina dei piani di bacino

La legge riscrive la disciplina di formazione, approvazione ed efficacia dei piani di bacino. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale, oppure un unico progetto per più bacini regionali, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di idraulica.

L’avviso di approvazione del progetto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web regionale, con indicazione delle modalità di diffusione delle informazioni e di accesso del pubblico. Il termine per l’esercizio del diritto di accesso e per la presentazione di osservazioni scritte non può essere inferiore a 60 giorni.

Entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine, la Giunta si pronuncia sulle osservazioni e adotta il piano, previo parere della competente Commissione consiliare, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, il parere si intende acquisito.

L’approvazione avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, e il piano è pubblicato sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso di avvenuta approvazione è pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La stessa disciplina si applica anche alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.

Programma triennale di intervento e altri adeguamenti

Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica e approvato dalla Giunta regionale.

Inoltre, sono adeguate altre disposizioni della legge regionale 16/2002, sostituendo i riferimenti all’Autorità di bacino regionale con quelli alla struttura regionale competente o al Presidente della Regione, e sopprimendo il passaggio relativo alla deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità in una delle procedure previste.

Abrogazioni

La legge abroga espressamente una serie di disposizioni precedenti, tra cui:

  • gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 16/2002;
  • alcune norme della legge regionale 15/2004;
  • i commi 28, 29 e 30 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006;
  • la legge regionale 6/2009, già dedicata all’Autorità di bacino regionale;
  • ulteriori commi della legge finanziaria 2010, della legge finanziaria 2011 e dell’assestamento 2011.

Disposizioni finanziarie

Per la gestione della soppressione e del trasferimento delle funzioni sono autorizzati stanziamenti specifici solo per il periodo 2012-2014.

In particolare:

  • 50.000 euro per il 2012 per il trattamento economico del Commissario liquidatore;
  • 2.647.004 euro complessivi per il 2012-2014 per le finalità connesse al trasferimento del personale;
  • 707.597,05 euro complessivi per il 2012-2014, con corrispondenti iscrizioni di entrata e spesa, sempre per le finalità collegate al trasferimento del personale.

Gli oneri sono coperti mediante storni di fondi e iscrizioni negli appositi capitoli di bilancio indicati dalla legge.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 4 maggio 2012. Le misure di spesa e il processo di liquidazione sono riferiti a un orizzonte temporale specifico, in gran parte limitato agli esercizi finanziari 2012-2014.

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