L.R. FVG 11/2012
Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia istituisce misure di sostegno contro forme di manipolazione e controllo che alterano l’autodeterminazione della persona. Prevede progetti di associazioni del terzo settore, sportelli di aiuto, contributi per assistenza psicologica e legale, e disciplina finanziaria limitata al 2012. Il regolamento attuativo va emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Sostegno alle vittime di manipolazione e abuso psicologico
Sostegno dei diritti della persona e contrasto alla manipolazione psicologica
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia promuove la tutela della piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo. L’intervento regionale è finalizzato a prevenire e contrastare forme di manipolazione e controllo nella vita di relazione, nonché a sostenere le vittime sotto il profilo educativo, psicologico e legale.
Finalità e ambito di intervento
La Regione persegue la tutela dei diritti della persona e finanzia azioni rivolte a contrastare condotte e tecniche capaci di alterare l’autodeterminazione individuale. L’azione regionale è affidata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che promuove progetti di sostegno e politiche di assistenza alle vittime dei casi contemplati dalla legge.
Soggetti che possono presentare i progetti
I progetti di attuazione possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni. È richiesto che tali soggetti abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche nella prevenzione e nel contrasto di forme di induzione alla dipendenza connesse a manipolazione e controllo nella vita di relazione, anche quando attuate da singoli, organizzazioni indipendenti o gruppi apparentemente religiosi.
Contenuto dei progetti e sportelli di sostegno
I progetti possono prevedere l’attivazione di centri di sostegno e aiuto presso appositi sportelli. Tali sportelli devono garantire personale con adeguate qualifiche ed esperienza professionale e svolgere tre funzioni principali: colloqui con la vittima e/o i familiari per individuare tecniche e comportamenti manipolatori; indicazione di percorsi di aiuto e soluzioni di uscita; organizzazione di attività informative sul territorio per la prevenzione del fenomeno.
Assistenza psicologica e tutela legale
Nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o da particolare incapacità del soggetto vittima di abusi a reagire, la vittima o, se legittimati, i familiari possono chiedere il sostegno regionale per coprire i costi della terapia psicologica e dell’assistenza legale. La domanda è accolta solo se ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla legge: parere favorevole vincolante di uno sportello e requisito reddituale, salvo il caso di vittima minorenne.
Requisiti per l’accesso al sostegno economico
L’ammissione al sostegno per terapia psicologica e assistenza legale richiede:
- il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli previsti dalla legge;
- un reddito familiare complessivo inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascun componente del nucleo, oppure la minore età della vittima.
Regolamento attuativo
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, deve essere emanato un regolamento regionale che definisca i criteri applicativi degli interventi e, in particolare, le qualifiche e i requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i progetti, gli sportelli e gli interventi di assistenza.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2012 sono autorizzate due spese distinte:
- 20.000 euro per i progetti di sostegno contro forme di manipolazione e controllo nella vita di relazione;
- 20.000 euro per l’assistenza psicologica e la tutela legale delle vittime di abusi psicologici e morali. Gli oneri complessivi, pari a 40.000 euro per il 2012, sono coperti mediante storno di pari importo da altre risorse di bilancio indicate dalla legge.
Durata e attualità della disciplina
La disciplina non contiene un termine finale di efficacia, ma le autorizzazioni di spesa espressamente previste riguardano il solo anno 2012. La legge resta formalmente vigente, pur avendo contenuti finanziari riferiti a un esercizio ormai concluso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 31 mag 2012L.R. FVG 12/2012
- Legge · 8 giu 2012L.R. FVG 13/2012
- Legge · 4 mag 2012L.R. FVG 10/2012
- Legge · 27 apr 2012L.R. FVG 9/2012
- Legge · 12 apr 2012L.R. FVG 7/2012
- Legge · 12 apr 2012L.R. FVG 8/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →