L.R. FVG 7/2012
Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7/2012 regola tatuaggi, piercing e attività connesse: definisce le pratiche, impone la SCIA, disciplina formazione, consenso informato, divieti, controlli e sanzioni. Prevede regolamenti regionale e comunali e, in via transitoria, fino al regolamento regionale si applicano i requisiti igienico-sanitari comunali.
Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche correlate nel Friuli Venezia Giulia
Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche correlate
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina, per il territorio regionale, l’esercizio delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche correlate, con finalità di tutela della salute pubblica e di prevenzione dei rischi igienico-sanitari connessi a tali trattamenti.
Ambito di applicazione e definizioni
La normativa considera:
- tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo mediante introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti con aghi, compreso il trucco permanente e ogni tecnica finalizzata a creare segni indelebili;
- piercing: la perforazione di una parte del corpo per inserire anelli o altri monili.
Il piercing al lobo dell’orecchio è assoggettato a una disciplina specifica, distinta da quella generale.
Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi
L’esercizio delle attività disciplinate dalla legge, in luogo pubblico o privato, anche se gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione di una SCIA che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.
La segnalazione è presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attività produttive e all’Azienda per i servizi sanitari competente.
Formazione e aggiornamento degli operatori
La Regione promuove percorsi formativi e di aggiornamento finalizzati ad ապահովare competenze adeguate in materia igienico-sanitaria e di prevenzione.
Sono previsti percorsi distinti per tatuaggio e piercing, in modo da garantire conoscenze specifiche sui rischi di infezione e di danno alla salute.
Al termine del percorso è previsto un esame con rilascio di un attestato di frequenza, privo di valore di abilitazione professionale.
Consenso informato e documentazione del trattamento
Gli operatori devono informare il cliente:
- sui possibili rischi per la salute derivanti dall’esecuzione e dalla rimozione del trattamento;
- sulle precauzioni da adottare dopo l’effettuazione.
Devono inoltre:
- acquisire una dichiarazione di consenso informato sottoscritta dal cliente;
- compilare una scheda individuale con i dati identificativi della persona, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
- conservare presso l’esercizio la documentazione, datata e sottoscritta, secondo le modalità fissate dal regolamento regionale.
Divieti e limitazioni
La legge pone specifici divieti nell’esercizio dell’attività:
- è vietato eseguire tatuaggi e piercing, salvo il piercing al lobo dell’orecchio, sui minori di 18 anni senza il consenso informato prestato personalmente da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore;
- è vietato eseguire tatuaggi e piercing, salvo il piercing al lobo dell’orecchio, sui minori di 14 anni;
- il piercing al lobo dell’orecchio sui minori di 14 anni richiede comunque il consenso informato personale di genitori o tutore;
- è vietato tatuare o fare piercing in sedi anatomiche che possano comportare conseguenze invalidanti permanenti;
- è vietata l’eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
- è vietato svolgere l’attività in forma ambulante, salvo le manifestazioni pubbliche disciplinate dalla legge;
- è vietata la presenza di animali nei locali in cui si svolgono tali attività.
Piercing al lobo dell’orecchio
Per il piercing al lobo dell’orecchio è richiesta una comunicazione preventiva al Comune e all’Azienda per i servizi sanitari.
L’attività deve essere svolta in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento.
Manifestazioni pubbliche
Quando tatuaggio e piercing sono svolti nell’ambito di una manifestazione pubblica, l’attività è soggetta a SCIA presentata dall’organizzatore al registro delle imprese.
La segnalazione deve attestare:
- la presenza di un responsabile tecnico;
- il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento regionale.
Regolamenti regionale e comunali
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve adottare un regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, per disciplinare:
- i requisiti igienico-sanitari per l’esercizio delle attività;
- caratteristiche e modalità d’uso di attrezzature e pigmenti;
- modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento;
- modalità di espressione del consenso informato;
- individuazione delle sedi anatomiche vietate per il tatuaggio e il piercing.
I Comuni disciplinano con regolamento i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature e organizzativi, restando fermi i requisiti igienico-sanitari fissati dal regolamento regionale.
Campagne informative e monitoraggio
Le Aziende per i servizi sanitari realizzano campagne informative, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei tatuatori e piercer, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi delle pratiche non corrette e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Le stesse Aziende assicurano il monitoraggio delle attività per valutarne andamento e impatto sulla salute pubblica.
Vigilanza, controllo e poteri in caso di irregolarità
I Comuni esercitano la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti, ferma la competenza delle Aziende per i servizi sanitari per gli aspetti igienico-sanitari.
In caso di carenze igienico-sanitarie, l’Azienda indica gli adeguamenti necessari da eseguire entro un termine congruo.
Se le carenze sono gravi, l’Azienda propone al Comune la sospensione dell’attività; il Comune fissa un termine per la regolarizzazione e, in caso di mancato adeguamento, dispone il divieto di prosecuzione.
Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività devono essere smaltiti secondo la normativa ambientale vigente.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per le violazioni delle principali disposizioni:
- da 2.500 a 15.000 euro per violazioni della SCIA, dei divieti relativi a minori e sedi anatomiche, del divieto di attività ambulante, della disciplina delle manifestazioni pubbliche e della disciplina regionale di attuazione sui requisiti igienico-sanitari;
- da 2.000 a 12.000 euro per violazioni in materia di consenso informato, documentazione del trattamento e disciplina del piercing al lobo;
- da 500 a 3.000 euro per il divieto di presenza di animali nei locali.
Le sanzioni sono irrogate dai Comuni, che ne incamerano i proventi.
Disposizioni transitorie
Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dalla legge, per l’esercizio delle attività si applicano i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti comunali.
In tale fase, la violazione di questi requisiti è punita con la sanzione prevista per le violazioni della disciplina generale.
Modifiche all’ordinamento dell’artigianato regionale
La legge interviene anche sulla disciplina regionale dell’artigianato, sopprimendo i riferimenti alle attività di tatuaggio e piercing da alcune disposizioni della legge regionale n. 12/2002 e abrogando il relativo capo dedicato a tali attività.
Valutazione di attualità
La disciplina è formalmente riferita alla Regione Friuli Venezia Giulia e costituisce il quadro normativo per l’esercizio di tatuaggi e piercing nel territorio regionale. Non emergono nel testo elementi di abrogazione totale, ma la normativa risulta legata a un settore specifico e a regole attuative e transitorie ormai storicizzate.
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