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Legge

L.R. FVG 10/2012

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina e disciplina le partecipazioni della Regione Friuli Venezia Giulia in società di capitali: definisce finalità, principi, governo societario, nomine, compensi, trasparenza, controllo delle società strumentali e procedure di costituzione, dismissione e razionalizzazione. Alcune norme e partecipazioni sono confermate o dismesse; varie disposizioni si applicano con decorrenze e transitori specifici.

Riordino della partecipazione regionale del Friuli Venezia Giulia a società di capitali

Riordino della partecipazione regionale a società di capitali

La legge riorganizza in Friuli Venezia Giulia la disciplina delle partecipazioni regionali in società di capitali, fissando principi, competenze, controlli, limiti economici e regole di trasparenza. L’obiettivo è rendere omogenee costituzione, gestione e dismissione delle partecipazioni, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale e con i principi nazionali in materia di società pubbliche.

Finalità e principi generali

La partecipazione della Regione, anche in fase costitutiva, deve essere coerente con gli obiettivi delle politiche regionali e orientata al perseguimento di interessi di rilievo regionale. È ammessa la partecipazione in società che promuovano sviluppo economico e protezione sociale o che producano servizi di interesse generale. È invece vietato mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in società che producano beni o servizi non strettamente necessari alle finalità istituzionali della Regione.

Sistema di governo delle partecipate

La Regione esercita il governo sulle società partecipate tramite le proprie articolazioni competenti; sulle società indirettamente partecipate il governo si esercita per il tramite delle società controllate. Le nomine e designazioni fiduciari dei rappresentanti regionali negli organi societari spettano al Presidente della Regione, previa istruttoria sui requisiti; nelle società totalmente partecipate, le nomine negli organi di controllo competono al Consiglio regionale. La Giunta regionale esprime gli indirizzi strategici delle singole società con apposite deliberazioni, che possono essere sottratte motivatamente a pubblicazione e diffusione per tutelare interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.

Controllo e flussi informativi

Le società partecipate devono trasmettere almeno semestralmente una relazione sulla gestione con dati economico-finanziari e altri elementi coerenti con gli obiettivi strategici regionali. La documentazione va inviata anche alle Commissioni consiliari competenti, che possono chiedere di essere sentite. Nelle società strumentali la Regione esercita un controllo analogo tramite nomina e revoca degli amministratori e sindaci, indirizzo, controllo gestionale e finanziario, ispezioni, verifiche e rapporti periodici; per le società a partecipazione pubblica plurima il controllo può essere esercitato in forma associata.

Costituzione, partecipazione e dismissione

La costituzione di nuove società, l’ingresso in società esistenti, gli aumenti di capitale, nonché trasformazioni, fusioni, scissioni e trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda devono essere previsti con legge regionale, che ne stabilisce anche entità iniziale e condizioni. La dismissione totale o parziale delle partecipazioni regionali e lo scioglimento volontario sono anch’essi demandati alla legge regionale. Per le dismissioni la Regione può avvalersi di soggetti pubblici o privati con adeguata competenza.

Scelta dei soci, assemblea e composizione degli organi

La scelta dei soci privati nelle società per beni, servizi e opere pubbliche avviene con procedure di evidenza pubblica. La Regione partecipa all’assemblea dei soci tramite il Presidente o un suo delegato, preferibilmente un componente della Giunta. Nelle società controllate la composizione degli organi societari è orientata al contenimento della spesa: i componenti degli organi di amministrazione non possono superare cinque e quelli dell’organo di controllo tre effettivi e due supplenti; può essere previsto l’amministratore unico.

Compensi, incompatibilità e trasparenza retributiva

La Giunta regionale definisce indici di complessità gestionale per determinare compensi e dimensionamento degli organi delle società controllate. I compensi degli amministratori sono contenuti entro l’80% della retribuzione dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di fascia A; i fringe benefit non possono superare il 10% del trattamento lordo annuo. Le indennità di risultato sono ammesse solo in presenza di equilibrio economico-finanziario o di significativo miglioramento, e fino al 30% del compenso complessivo. È previsto il rimborso delle spese effettive.

Trasparenza e pubblicità

Sul sito istituzionale della Regione devono essere pubblicati la rappresentazione grafica dei collegamenti tra Regione e società, l’elenco delle partecipate con quote e oneri, i dati anagrafici e i curricula degli amministratori nominati dalla Regione, la durata dell’incarico e il dettaglio dei compensi e dei fringe benefit. I dati sono aggiornati su base semestrale e pubblicati anche sui siti delle società controllate; la pubblicazione riguarda anche i direttori generali.

Società strumentali e affidamenti diretti

Sono società strumentali quelle a capitale totalmente pubblico, controllate analogicamente dalla Regione e operanti esclusivamente per la Regione stessa e per gli enti pubblici partecipanti, nel rispetto dei requisiti nazionali. A tali società la Regione può affidare direttamente forniture di beni e servizi e la realizzazione o gestione di opere pubbliche, se l’oggetto sociale lo consente.

Reclutamento del personale e mobilità

Le società totalmente partecipate o controllate dalla Regione devono adottare criteri e modalità per reclutamento e conferimento degli incarichi fondati su capacità professionale e sui principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. La Regione promuove inoltre la mobilità del personale a tempo indeterminato tra società controllate, imponendo verifiche preventive di eventuale disponibilità di soggetti idonei in altre società prima di ricorrere al mercato esterno.

Finanziamenti, garanzie e limiti alle società in perdita

La Regione non può, salvo quanto previsto dall’articolo 2447 c.c., effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o abbiano usato riserve per ripianare perdite. Sono però consentite operazioni finanziarie se legate a programmi di investimento o a servizi di pubblico interesse svolti in condizioni di oggettiva non remuneratività, in base a convenzioni o contratti di servizio o di programma che ne definiscano anche i criteri.

Conferme di partecipazioni e razionalizzazioni specifiche

La legge conferma espressamente diverse partecipazioni regionali, tra cui Friulia, Insiel, Sincrotrone Trieste, Aeroporto Friuli Venezia Giulia, Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia, Banca Popolare Etica, Polo Tecnologico di Pordenone, Società Ferrovie Udine-Cividale, Eurologistica, Finanziaria MC, Friuli Venezia Giulia Strade, ARES e l’eventuale società acquisita tramite permuta autorizzata da altra legge. È inoltre richiamata la razionalizzazione di Agemont e la trasformazione di Promotur secondo una specifica legge regionale del 2011.

Dismissioni e cessioni previste

La legge autorizza la dismissione della partecipazione regionale in Fiera Trieste, già in liquidazione, e la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d’Isonzo delle partecipazioni regionali nella società Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, in proporzione alle quote da essi possedute. Le dismissioni delle partecipazioni indicate sono effettuate, nel rispetto dello statuto, ai soci al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato; le quote invendute sono poi alienate con procedura a evidenza pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Disposizioni transitorie

Le modifiche statutarie necessarie devono essere promosse entro sei mesi dall’approvazione delle delibere sugli indici e sui compensi, fermo il rispetto dei rapporti giuridici in essere. Le regole sul divieto di cumulo degli incarichi si applicano dal primo rinnovo degli organi societari successivo all’entrata in vigore, salve le nomine già effettuate. In attesa della razionalizzazione di Agemont, il controllo analogo su tale società è esercitato secondo le nuove regole. Alcune rinvii si intendono al testo vigente alla data di entrata in vigore.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga un ampio numero di precedenti disposizioni regionali in materia di partecipazioni societarie, riordinando la disciplina in un testo unico sostanziale. Sono inoltre apportate modifiche puntuali ad altre leggi regionali, tra cui quelle relative a Lignano Sabbiadoro Gestioni, alla finanziaria 2011 e alla disciplina del controllo analogo su Insiel.

Profili finanziari

Gli oneri e le eventuali entrate derivanti dalle dismissioni e dalle procedure previste sono imputati ai capitoli di bilancio indicati dalla legge per il triennio 2012-2014 e per l’esercizio 2012.

Valutazione di attualità

La disciplina ha rilievo storico per l’organizzazione delle partecipazioni regionali, ma il testo fornito è quello vigente dal 24/05/2012 al 31/07/2013. Per l’uso professionale attuale occorre verificare la normativa successivamente modificata o sostituita; in quanto atto risalente e riferito anche a dismissioni e assetti societari specifici, è in parte superato e quindi solo parzialmente utile oggi.

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