Cassazione Penale, Sentenza n. 32491/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mazzoleni, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Punto G. Pneus, era stato condannato per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) relativo all'anno d'imposta 2013. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che non poteva essergli addebitato l'omesso versamento perché aveva cessato dalla carica di amministratore il 15/12/2014 mentre il termine ultimo per il pagamento era il 29/12/2014 (reato a consumazione istantanea). Inoltre ha contestato che la Corte territoriale avesse fatto discendere il contributo causale dalla mera presentazione della dichiarazione IVA, mentre la presentazione è un obbligo distinto (art. 5 d.lgs. 74/2000) e non equivale all'obbligo di pagamento una volta cessata la carica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la decisione impugnata ha motivato la responsabilità soprattutto sulla contiguità temporale tra la presentazione della dichiarazione IVA e la cessazione dalla carica, senza dimostrare il reale contributo dell'imputato all'omissione del versamento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mera presentazione della dichiarazione non integra responsabilità per omesso versamento se, dopo la presentazione, il soggetto non è più tenuto al pagamento salvo che non si dimostri una preordinazione o un contributo causale materiale o morale (ex art. 110 c.p.). Per queste ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha ordinato il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per valutare il concorso di persone nel reato: occorre un contributo causale, materiale o morale, alla condotta dell'autore dell'omissione per ritenere altri responsabili.
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disciplinando il reato di omesso versamento dell'IVA entro i termini, la Corte ha richiamato che per imputare tale reato a un soggetto che ha cessato la carica occorre dimostrare che il soggetto fosse comunque rimasto causa dell'omissione (preordinazione o contributo causale).
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma sanziona penalmente l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, ma la Corte ha sottolineato che l'adempimento/inosservanza dell'obbligo di dichiarazione non coincide automaticamente con l'obbligo di versamento né può da solo costituire contributo concorsuale all'omesso versamento.
Massime di principio
- La mera presentazione della dichiarazione fiscale non costituisce di per sé contributo causale all'omesso versamento: per ritenere responsabile chi ha presentato la dichiarazione occorre dimostrare un collegamento causale specifico con l'omissione del pagamento.
- Per imputare a un amministratore dimissionario l'omesso versamento intervenuto dopo la cessazione della carica, il pubblico ministero deve provare che la cessazione sia stata simulata o preordinata per eludere l'obbligo fiscale, oppure che l'ex amministratore abbia continuato di fatto la gestione o abbia fornito un contributo materiale o morale all'omissione (art. 110 c.p.).
- Il reato di omesso versamento IVA è di consumazione istantanea alla data della scadenza fiscale: la qualificazione della responsabilità penale richiede attenzione alla tempistica e alle vicende societarie intercorse tra dichiarazione, dimissioni e scadenza del versamento.
- La contiguità cronologica tra atti (es. presentazione della dichiarazione) e dimissioni non è di per sé prova sufficiente: serve una ricostruzione fattuale che dimostri il nesso causale tra il comportamento del presunto concorrente e la mancata effettuazione del versamento.
- In giudizi simili, difesa e accusa dovranno concentrarsi su prove di gestione effettiva post-dimissioni, comunicazioni interne alla società, provvedimenti di delega o comportamenti che dimostrino la volontà o l'azione finalizzata a impedire il pagamento.
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