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Sentenza

Sentenza n. 13641/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento -della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, recante in oggetto: “Pratica n. 150/CV/2023. Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l’Ufficio del Giudice di Pace di PORTOFERRAIO (Circondario di Livorno). (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 28 dell’11 aprile 2023)” e pubblicata in data 9 gennaio 2026, con la quale è stata nominata quale giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio (Circondario di Livorno) l’aspirante Gasparri Marina; -del decreto ministeriale di nomina della medesima Dr.ssa Marina Gasparri, ancorché ad oggi non conosciuto; -di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché incognito e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina del Giudice di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio

Giustizia amministrativa202602253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM di nomina di altra candidata a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio, nonché il conseguente decreto ministeriale di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a giudice onorario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla procedura per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace, indicando tra le sedi preferite Portoferraio. A parità di punteggio tabellare, la lex specialis prevedeva, quale criterio di preferenza, la maggiore anzianità professionale con il limite massimo di dieci anni e, in ulteriore parità, la minore età anagrafica. Poiché sia la ricorrente sia la candidata nominata avevano un’anzianità superiore a dieci anni, entrambe ricevevano il punteggio massimo di 3.650 punti e prevaleva la candidata più giovane. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata della graduatoria finale e della nomina, in quanto fondate sull’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017 e sulla corrispondente previsione del bando, successivamente dichiarati incostituzionali nella parte relativa al limite decennale. Ha sostenuto che la declaratoria di incostituzionalità imponesse di valutare l’intera anzianità di iscrizione all’albo e che il rapporto non fosse esaurito, avendo tempestivamente impugnato la delibera finale di nomina. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria provvisoria e del bando e, nel merito, ha sostenuto che la sentenza costituzionale non fosse applicabile a un rapporto ormai esaurito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che la graduatoria di ammissione al tirocinio non era l’atto terminale della procedura, ma un atto prodromico rispetto alla successiva valutazione dell’idoneità e alla formazione della graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico. L’atto lesivo finale era quindi la delibera del CSM del 17 dicembre 2025, tempestivamente impugnata. Nel merito, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, che ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017 limitatamente alle parole relative al limite massimo di dieci anni di anzianità, per violazione dell’art. 76 Cost. e della legge delega n. 57/2016. La declaratoria ha rimosso retroattivamente il limite, poiché la procedura non poteva considerarsi esaurita: la delibera finale era stata tempestivamente impugnata e non si era quindi consolidata per inoppugnabilità. Il TAR ha annullato gli atti nei termini indicati in motivazione e ha ordinato al CSM di rinnovare la valutazione dei concorrenti collocati nella graduatoria finale, applicando il criterio della maggiore anzianità professionale senza il limite decennale. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenienza della declaratoria di incostituzionalità rispetto agli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017

    con il limite massimo di dieci anni di anzianità

    La disposizione, nella parte in cui limitava a dieci anni la rilevanza dell’anzianità professionale quale criterio di preferenza, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la valutazione deve riguardare l’intera anzianità professionale.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 116/2017

    la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario [...] redige la graduatoria degli aspiranti [...] e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio

    La graduatoria di ammissione al tirocinio è un atto prodromico e non conclusivo della procedura di nomina.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 116/2017

    formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico

    La procedura prosegue dopo l’ammissione al tirocinio fino alla formazione della graduatoria degli idonei e al conferimento dell’incarico.

  • art. 76 Cost.

    La norma delegata è incostituzionale quando introduce un limite alla valutazione dell’anzianità professionale contrastante con i criteri e principi direttivi della legge delega.

  • art. 2, comma 3, lett. a), legge n. 57/2016

    La legge delega imponeva di preferire, a parità di titoli, il candidato con maggiore esperienza professionale e, solo in ulteriore parità, il candidato più giovane.

  • art. 136 Cost.

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale e impedisce la sua ulteriore applicazione anche ai rapporti pendenti.

  • art. 30, legge n. 87/1953

    La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi, salvo il limite dei rapporti esauriti e degli effetti già compiuti e definitivamente consumati.

Massime di principio

  • La graduatoria di ammissione al tirocinio, quando la procedura prevede una successiva valutazione di idoneità e la formazione della graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico, è un atto endoprocedimentale e non deve essere impugnata immediatamente quale atto terminale; la lesione diviene attuale con il provvedimento finale di nomina.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione normativa determina la sua rimozione retroattiva dall’ordinamento e ne impedisce l’ulteriore applicazione ai rapporti pendenti, anche se la fattispecie amministrativa è sorta prima della pubblicazione della sentenza costituzionale.
  • Gli effetti retroattivi della declaratoria di incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti, ma un provvedimento amministrativo non è divenuto definitivo né ha consolidato i propri effetti quando sia stato tempestivamente impugnato prima della scadenza dei termini di tutela giurisdizionale.
  • Quando una norma dichiarata incostituzionale alterava l’ordine dei criteri di preferenza previsto dalla legge delega, l’amministrazione deve rinnovare la valutazione comparativa applicando il criterio depurato dell’inciso costituzionalmente illegittimo, senza sostituire il criterio della maggiore anzianità professionale con quello della minore età anagrafica se non dopo un’effettiva parità di anzianità.
  • La tempestiva impugnazione del provvedimento finale di una procedura selettiva impedisce che gli effetti della nomina si consolidino come rapporto esaurito e consente al giudice di applicare retroattivamente la pronuncia di illegittimità costituzionale rilevante per la controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereQuestione di legittimità costituzionale

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