Cassazione Civile, Sentenza n. 13101/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005, con cui l’Agenzia delle entrate richiedeva alla società contribuente maggiori Ires e Iva, oltre a sanzioni e interessi, contestando l’esposizione di crediti superiori a quelli spettanti e il mancato versamento dell’Iva a debito di dicembre 2005. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 171/44/2011 depositata l’11 novembre 2011, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo fondata la pretesa per l’Ires e l’Iva e inammissibili le deduzioni relative agli errori nelle dichiarazioni successive, perché non proposte in primo grado. La società, successivamente liquidata e cancellata, ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi. Con il primo ha denunciato vizio motivazionale e violazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la ricostruzione del credito Iva dimostrava un credito effettivo superiore a quello dichiarato e che il credito esposto non era stato utilizzato, sicché non vi era danno erariale. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 10, commi 1 e 3, della L. n. 212/2000, per non avere il giudice considerato che l’Amministrazione non aveva contestato la ricostruzione dell’effettiva entità del credito. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando che gli elementi relativi agli errori nelle dichiarazioni successive fossero stati qualificati come domanda o eccezione nuova, anziché come elementi difensivi e probatori a sostegno della tesi già proposta. Con il quarto ha censurato l’omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. In via preliminare, l’Agenzia aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto dopo la cancellazione della società.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: il ricorso risultava proposto dal socio unico succeduto alla società estinta, al quale spetta la legittimazione processuale a impugnare, mentre il limite di responsabilità previsto dall’art. 2495 c.c. può incidere sull’interesse ad agire, non sulla legittimazione. Ha accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la mera indicazione in dichiarazione di un credito Iva superiore a quello spettante non basta a configurare un illecito sostanziale quando non segua un mancato versamento d’imposte e non emerga un concreto danno erariale; occorreva quindi verificare la ricostruzione del credito, l’eventuale richiesta di rimborso per un importo inferiore e il mancato utilizzo del credito, anche ai fini dell’accertamento della buona fede. Ha accolto il terzo motivo: gli ulteriori elementi relativi alle dichiarazioni successive non integravano una domanda nuova, poiché erano addotti a sostegno della contestazione già proposta in primo grado circa l’effettiva spettanza del credito e l’assenza di danno erariale. Il quarto motivo, relativo alle modalità di calcolo degli interessi, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Avuto riguardo alla legittimazione ad impugnare, in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c. c., non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali.
In caso di estinzione della società per cancellazione intervenuta durante il giudizio, i soci succeduti sono legittimati a impugnare o a essere destinatari dell’impugnazione; il limite di responsabilità previsto dall’art. 2495 c.c. non esclude la legittimazione processuale, potendo incidere sull’interesse ad agire.
art. 30 D.P.R. n. 633/1972
Il principio in esame si fonda sulla considerazione che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito Iva non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l’illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale.
La sola irregolarità dichiarativa relativa al credito Iva non integra un illecito sostanziale di mancato versamento d’imposte se non è accertato un concreto danno erariale; devono essere verificate anche l’effettiva spettanza del credito e la sua utilizzazione.
art. 10, commi 1 e 3, L. n. 212/2000
Nella specie, il giudice del gravame ha affermato che la pretesa dell’amministrazione finanziaria era da considerarsi legittima per il solo fatto che la società contribuente aveva esposto un credito Ires e Iva maggiore di quello dovuto, quindi inesistente e soggetto a potenziale consolidamento, non rilevando la circostanza che la società contribuente potesse provvedere ad una rettifica al ribasso del credito o a un minore rimborso.
La Corte ha ritenuto insufficiente fondare la pretesa sulla sola esposizione di un credito superiore, senza valutare le circostanze dedotte sulla sua effettiva consistenza, sul mancato utilizzo e sull’eventuale richiesta di rimborso inferiore. Il passaggio descrive la motivazione censurata e la sua insufficienza, non enuncia un autonomo principio interpretativo dell’art. 10.
art. 57 D.Lgs. n. 546/1992
Si ha domanda nuova o eccezioni nuove, inammissibili in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ovvero delle eccezioni prospettate in primo grado, in quanto fondati su situazioni giuridiche prima non prospettate, poichè in tal caso si introduce, in modo inammissibile, un nuovo tema di indagine.
Non costituiscono domanda o eccezione nuova in appello gli ulteriori elementi probatori che sviluppano una ragione di contestazione già proposta in primo grado senza mutarne i fatti costitutivi o introdurre una nuova situazione giuridica e un nuovo tema di indagine.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La sentenza è censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.
Le disposizioni sono richiamate per inquadrare le censure di vizio motivazionale e violazione o falsa applicazione di legge; la Corte accoglie le doglianze sostanziali e rileva che il giudice di merito non aveva valutato circostanze decisive relative alla consistenza e all’utilizzo del credito.
Massime di principio
- La mera irregolarità consistente nell’indicare in dichiarazione un credito Iva superiore a quello spettante non è equiparabile all’indebito o fraudolento utilizzo del credito se non segue un mancato versamento d’imposte riconducibile a un concreto danno erariale; rilevano l’effettiva consistenza del credito, la sua utilizzazione e la condotta del contribuente.
- Quando il contribuente deduce che il credito dichiarato non è stato utilizzato e che il credito effettivamente spettante era almeno pari o superiore a quello indicato, il giudice deve valutare gli elementi documentali pertinenti, compresa l’eventuale richiesta di rimborso per un importo inferiore, ai fini dell’accertamento della buona fede e dell’assenza di danno erariale.
- In appello non è nuova la produzione o deduzione di ulteriori elementi probatori diretti a sostenere una ragione di contestazione già proposta in primo grado, se tali elementi non modificano i fatti costitutivi o le eccezioni originarie e non introducono una nuova situazione giuridica o un nuovo tema d’indagine.
- In caso di cancellazione ed estinzione di una società di capitali durante un giudizio pendente, i soci succeduti sono legittimati a impugnare la sentenza resa nei confronti della società; il limite di responsabilità dei soci non incide sulla legittimazione processuale, ma può rilevare ai fini dell’interesse ad agire.
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