Cassazione Civile, Ordinanza n. 36097/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a far dichiarare illegittime le trattenute operate sulla pensione di vecchiaia, nel periodo 2010-2015, a titolo di contributo di solidarietà deliberato dalla Cassa professionale; il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del prelievo, con condanna alla restituzione della somma trattenuta. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla dedotta violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 22 del regolamento previdenziale interno, della delibera del 27 giugno 2013 e di varie disposizioni di legge e costituzionali (art. 3, 23 e 38 Cost.; art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; art. 1, comma 763, L. n. 296/2006; art. 1, comma 488, L. n. 147/2013; art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011), sostenendo in sostanza la legittimità del contributo di solidarietà come misura funzionale all'equilibrio finanziario della gestione e ricondotto ai poteri dell'ente. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando un consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché si tratta di un prelievo riconducibile alle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., riservate alla legge, e non di una modifica dei criteri di calcolo della pensione; conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della Cassa alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Cassa, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittime le trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà e aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. La Corte ha ritenuto la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata, secondo cui il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata su pensioni già liquidate non è espressione del potere di determinare i criteri del trattamento pensionistico, ma un prelievo patrimoniale che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ulteriori censure sono state assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 509/1994
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il potere della cassa di disciplinare il regime previdenziale; la Corte esclude che tale norma consenta di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Invocato come base regolamentare del prelievo; la Corte lo reputa insufficiente a fondare un contributo di solidarietà non riconducibile ai criteri di calcolo della pensione.
delibera CNPADC del 27 giugno 2013
Atto interno su cui la cassa fondava il prelievo; la Corte lo ritiene incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge ex art. 23 Cost.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato nel ricorso quale parametro sulla disciplina previdenziale; la Corte conferma che non legittima prelievi patrimoniali su trattamenti già liquidati.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato quale fondamento dell'autonomia regolamentare della cassa; la Corte non lo considera idoneo a consentire il contributo di solidarietà in questione.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Norma richiamata dalla ricorrente e confrontata dalla Corte con la giurisprudenza costituzionale; il prelievo è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
Censurato nel ricorso in relazione alla disciplina pensionistica; la Corte non ravvisa un fondamento per il contributo deliberato dall'ente.
art. 3 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali; la Corte non ne fa discendere un legittimo potere regolamentare della cassa.
art. 23 Cost.
Norma centrale della decisione: il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere istituita solo per legge.
art. 38 Cost.
Richiamato nel ricorso; la Corte non lo considera base per il prelievo deliberato dall'ente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di legittimità dedotto nei due motivi del ricorso per cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono, con atti regolamentari o deliberativi interni, imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri vigenti, poiché un simile prelievo non modifica il calcolo della prestazione ma incide in modo autonomo sul patrimonio del pensionato.
- Un prelievo qualificato come contributo di solidarietà su pensioni già liquidate integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. e, come tale, richiede una base legale espressa, non essendo sufficiente l'autonomia regolamentare dell'ente.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può limitarsi a richiamarlo e aderirvi senza ulteriori argomentazioni specifiche.
- La deduzione dell'esigenza di equilibrio finanziario della gestione non basta a legittimare prelievi patrimoniali non previsti dalla legge se tali prelievi incidono su pensioni già definite.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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