Sentenza n. 11526/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la condanna al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. in relazione alla mancata approvazione del Piano di Lottizzazione della SO.FIN.COS. srl, danno derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria della P.A. resistente ovvero da ritardo nella conclusione del procedimento per i fatti e i comportamenti descritti nell'atto di citazione notificato il 24/3/2021 con cui la Società ricorrente conveniva in giudizio il Comune di Stimigliano avanti al Tribunale Civile di Rieti; danno da accertarsi in corso di causa sia per danno emergente che per lucro cessante e comunque in misura non inferiore a quella indicata nella CTP, con produzione documentale e richieste istruttorie tra cui quella di disponenda CTU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata approvazione del piano di lottizzazione e condotte amministrative ritenute omissive, ritardate o illegittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto, in riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario di Rieti, una domanda di risarcimento ex art. 30 c.p.a. per danno emergente e lucro cessante, assumendo che il Comune avesse causato l'impossibilità di realizzare il piano di lottizzazione mediante ritardi, omissioni e atti illegittimi. La vicenda procedimentale prendeva avvio dalla presentazione del piano nel maggio 2017 e dalla sua adozione comunale, seguita dalla trasmissione alla Regione Lazio. Dopo la richiesta regionale di chiarimenti e integrazioni, il Comune richiedeva alla società di modificare e integrare la documentazione. La Regione dichiarava poi l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale con provvedimento del 28 febbraio 2019, comunicato alla società l'11 marzo 2019. La società sosteneva che il termine per l'azione risarcitoria dovesse decorrere da una successiva comunicazione comunale del 21 ottobre 2019 o, comunque, secondo la disciplina dell'inadempimento amministrativo e del ritardo. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso e ne contestava nel merito la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, qualificando la domanda come risarcitoria per lesione di un interesse legittimo derivante direttamente dal provvedimento regionale di improcedibilità del 28 febbraio 2019, comunicato l'11 marzo 2019. Da tale comunicazione decorreva il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a., scaduto il 9 luglio 2019, mentre l'atto introduttivo era stato notificato al giudice ordinario soltanto il 24 marzo 2021. La successiva nota comunale del 21 ottobre 2019 è stata ritenuta meramente confermativa, inidonea a riaprire il termine. Il giudice ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 30, comma 4, c.p.a., poiché il procedimento non era rimasto ineseguito o senza conclusione: si era concluso con un provvedimento espresso negativo, adottato dalla Regione e comunicato dal Comune. La precedente sentenza del TAR sul silenzio, passata in giudicato, aveva già escluso la sussistenza di un silenzio-inadempimento e accertato l'esistenza di un provvedimento soprassessorio o di arresto procedimentale non impugnato tempestivamente. La riassunzione davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria del giudice ordinario non poteva sanare la decadenza già maturata: la tempestività va verificata anche in relazione alla data della domanda originaria proposta davanti al giudice privo di giurisdizione. Spese compensate per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
Il termine decadenziale di 120 giorni decorre dalla conoscenza del provvedimento lesivo quando il danno deriva direttamente da esso; la domanda deve essere tempestiva anche se inizialmente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione.
art. 30, comma 3, c.p.a.
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
Nel caso concreto il termine decorreva dalla comunicazione del provvedimento regionale di improcedibilità, avvenuta l'11 marzo 2019, e scadeva il 9 luglio 2019.
art. 30, comma 4, c.p.a.
La disciplina speciale relativa al danno da ritardo o da inadempimento amministrativo presuppone che l'amministrazione non abbia concluso il procedimento entro il termine previsto; non è applicabile quando il procedimento si è concluso con un provvedimento espresso negativo.
art. 31 c.p.a.
Il silenzio-inadempimento presuppone l'assenza di un provvedimento conclusivo; la precedente sentenza passata in giudicato aveva escluso tale situazione.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio non è esperibile quando l'amministrazione abbia già adottato un provvedimento espresso, anche se negativo o di arresto procedimentale.
art. 1-bis, comma 1, l.r. Lazio n. 36/1987
I piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale, pubblicati con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e vengono trasmessi alla Regione per la verifica di conformità.
La verifica regionale richiede la trasmissione di una documentazione completa; la mancata integrazione delle carenze documentali può determinare l'improcedibilità dell'istanza.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria per lesione di un interesse legittimo derivante direttamente da un provvedimento amministrativo deve essere proposta entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.; il termine non decorre da successive comunicazioni meramente confermative.
- La riassunzione davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario non sana la decadenza già maturata per l'azione risarcitoria. La tempestività deve essere verificata anche con riguardo alla data di proposizione della domanda originaria davanti al giudice privo di giurisdizione.
- L'art. 30, comma 4, c.p.a. si applica alle ipotesi di effettivo inadempimento o ritardo nella conclusione del procedimento, ma non quando il procedimento si sia concluso con un provvedimento espresso negativo, anche se tale provvedimento è ritenuto illegittimo.
- Un atto meramente confermativo, che non introduce una nuova determinazione volitiva né modifica sostanzialmente la posizione del destinatario, non è autonomamente lesivo e non riapre i termini per l'impugnazione o per la proposizione della domanda risarcitoria riferita all'atto precedente.
- La richiesta tardiva di riesame di un procedimento già concluso, fondata sui medesimi elementi già conosciuti dall'interessato e priva di fatti nuovi o sopravvenuti, costituisce una sollecitazione dell'autotutela e non impone all'amministrazione un obbligo di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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