Cassazione Penale, Ordinanza n. 10700/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato è un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà presentata dal soggetto interessato. Quest'ultimo ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo la rivalutazione della propria istanza e la concessione della misura alternativa. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso era affetto da un vizio formale: essendo stato proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della modifica normativa e contro un provvedimento emesso sotto la sua vigenza, mancava la necessaria legittimazione processuale, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione senza formalità dell'impugnazione quando l'inammissibilità sia rilevabile in modo immediato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza di un difensore abilitato; il ricorso personale è inammissibile nei casi previsti dalla norma come modificata dalla legge n. 103 del 2017.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
È richiamata come novella che incide sulla disciplina della proposizione personale del ricorso per cassazione.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Viene richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rilevante ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente, in assenza della necessaria legittimazione tecnica, è inammissibile quando la disciplina vigente richieda la proposizione a mezzo difensore abilitato.
- L'inammissibilità per difetto di legittimazione processuale può essere dichiarata de plano quando risulti immediatamente dall'atto e dal quadro normativo applicabile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La verifica della colpa ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. richiede di accertare se sussistano elementi idonei a escluderla; in mancanza, la condanna pecuniaria è dovuta.
Come è indicizzato
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