Cassazione Civile, Ordinanza n. 32898/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di alcune autorimesse e di altri beni immobili convennero il Comune davanti al Tribunale chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’ente per i danni subiti dagli immobili, asseritamente causati da infiltrazioni e dalle condizioni della zona di pertinenza comunale, e la condanna del Comune a eseguire a proprie spese le opere indicate nell’accertamento tecnico preventivo. In corso di causa, all’udienza di precisazione delle conclusioni, formularono inoltre in via subordinata una domanda di risarcimento per equivalente monetario. Il Tribunale accolse solo in parte le domande; la Corte d’appello confermò la responsabilità del Comune nei limiti dell’80% per i danni da infiltrazioni e di 1/3 per i lavori sul solaio, ma ritenne che la domanda introduttiva non fosse risarcitoria in forma specifica bensì una domanda di condanna a un facere volta a eliminare la causa del pregiudizio; qualificò invece come nuova e quindi inammissibile la successiva domanda di risarcimento per equivalente. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciarono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda iniziale fosse già una domanda di risarcimento in forma specifica e che quella successiva costituisse soltanto una emendatio libelli, non una mutatio libelli, con conseguente omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse effettivamente errato nel qualificare la domanda originaria, poiché essa aveva natura di reintegrazione del danno in forma specifica e non di mera domanda di facere o di adempimento. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, perché la domanda di risarcimento per equivalente era stata proposta solo in via subordinata e, poiché la domanda principale era stata comunque accolta nei limiti dell’istruttoria, i ricorrenti non avevano utilità concreta a censurare l’omessa pronuncia sulla subordinata. La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta al giudice di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella formalmente proposta; la sua violazione è deducibile in cassazione, ma la doglianza resta inutilizzabile se manca un concreto interesse alla censura.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto, in caso di inammissibilità dell’impugnazione, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione quando l’interpretazione altera il senso letterale o sostanziale dell’atto o comporta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La domanda di condanna alla diretta esecuzione di opere necessarie a eliminare il danno può integrare una domanda di risarcimento in forma specifica, distinta sia dall’azione di adempimento di un’obbligazione sia dall’esecuzione forzata di un obbligo già accertato.
- La censura per omessa pronuncia sulla domanda subordinata difetta di interesse se la domanda principale è stata accolta, perché la subordinata non avrebbe comunque potuto essere esaminata in presenza dell’accoglimento del capo principale.
- In sede di legittimità, quando il ricorso è inammissibile o infondato, è superfluo disporre rinnovazioni di notifiche o integrazioni del contraddittorio, se ciò comporterebbe solo un inutile aggravio del processo.
Come è indicizzato
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