Sentenza n. 2385/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - della Graduatoria finale pubblicata il 18/04/2025 in relazione al Pubblico Concorso "5 VICE ASSISTENTI PER L'AREA ROMANA SELEZIONE RISERVATA ALLE PERSONE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DISOCCUPATE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (LEGGE 68/1999) (Bando del 10 dicembre 2024)", redatta "Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del suddetto concorso e visto l'art. 6 (Graduatoria) del relativo bando", nella parte in cui 18/04/2025; - dei verbali adottati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nella parte in cui stabiliva i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della prova orale; - del verbale della prova orale del 13/03/2025; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere nuovamente la prova orale del concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della prova orale di un concorso riservato a persone con disabilità, nella parte relativa all'esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata nella preselezione per titoli e ammessa alla prova orale, aveva riportato 50/100, a fronte del minimo di 60/100 previsto dal bando, ed era stata esclusa dalla graduatoria finale. Ha dedotto: violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza, lamentando domande asseritamente inappropriate o mal formulate, tra cui una domanda sul funzionamento di Microsoft PowerPoint, una sul fallimento quale obbligo dell'imprenditore commerciale e una sulla sana e prudente gestione nel bilancio, oltre a un comportamento scorretto del segretario della commissione; violazione della legge n. 68/1999, della legge n. 104/1992 e della normativa sulla disabilità per mancata predisposizione di misure compensative e mancata informazione; disparità di trattamento e violazione della par condicio; lacune nella verbalizzazione della prova e lesione del diritto di difesa; illegittimo oscuramento dei nominativi dei controinteressati; violazione dell'art. 39-quater d.lgs. n. 165/2001 e conseguente responsabilità dell'amministrazione. Ha inoltre chiesto di essere ammessa a ripetere la prova orale e ha formulato istanza cautelare e di ammissione della prova testimoniale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'eccezione della Banca d'Italia relativa alla tardiva notifica ai controinteressati. Quanto al primo motivo, ha riconosciuto alla commissione un'ampia discrezionalità nella fissazione dei criteri e nella valutazione delle prove, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità o non trasparenza dei criteri e delle valutazioni, travisamento dei fatti o errori procedurali. I criteri erano stati predeterminati e le domande risultavano comprese nel programma del bando; il punteggio numerico di 50/100, accompagnato dal giudizio di preparazione insufficiente e lacunosa, era sufficiente a esprimere l'iter valutativo. La domanda su Microsoft PowerPoint rientrava nella voce generale 'Strumenti di presentazione', che consentiva di verificare anche il funzionamento concreto dello strumento, senza che il principio di neutralità tecnologica imponesse di limitare l'esame a nozioni astratte o al software preferito dalla candidata. La domanda sul fallimento è stata ritenuta plausibile in relazione all'obbligo dell'imprenditore, ricorrendone i presupposti, di attivare la procedura, anche in considerazione delle conseguenze penali dell'omissione; quella sulla sana e prudente gestione nel bilancio è stata ritenuta pertinente ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio. La condotta asseritamente scortese del segretario, comunque successiva alla conclusione della prova, non avrebbe potuto incidere sulla valutazione, anche perché il segretario non aveva potere deliberativo. La prova testimoniale è stata quindi ritenuta irrilevante. Il secondo, terzo e sesto motivo sono stati respinti: gli ausili e le misure compensative devono essere richiesti dal candidato in relazione alla specifica disabilità, secondo le modalità previste dal bando; non grava sull'amministrazione un obbligo generalizzato di accertare d'ufficio le condizioni di salute e gli ausili necessari per tutti i concorrenti. La ricorrente non aveva dimostrato né l'inadeguatezza del tempo assegnato né l'incidenza concreta di tale asserita carenza sull'esito della prova. L'art. 39-quater d.lgs. n. 165/2001 riguarda adempimenti di macro-organizzazione relativi alla riserva di posti e non era direttamente pertinente alla fattispecie. Il quarto motivo è stato respinto perché non esiste un obbligo di verbalizzare analiticamente tutte le domande rivolte e le risposte rese nella prova orale. Il quinto motivo, relativo all'oscuramento dei nominativi dei controinteressati, è stato ritenuto superato dall'esame nel merito e comunque non idoneo a determinare l'annullamento degli atti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento non risultano violati quando la commissione opera sulla base di criteri predeterminati, formula domande comprese nel programma e motiva la valutazione mediante punteggio numerico e giudizio sintetico coerenti.
art. 20 l. 104/1992
la predisposizione degli ausili necessari per sostenere le prove di esame attiene alla fase successiva alla predisposizione del bando allorquando con la domanda di partecipazione la candidata interessata rappresenta il proprio handicap e indica gli ausili di cui necessita
Gli ausili necessari devono essere individuati e richiesti dal candidato in relazione alla specifica disabilità; l'amministrazione non è tenuta ad accertare d'ufficio le esigenze individuali di tutti i concorrenti.
art. 16, comma 1, l. 68/1999
La disposizione è richiamata in relazione alla previsione del bando sugli strumenti di ausilio e sulle misure organizzative per la partecipazione alla prova.
art. 7, comma 3, l. 68/1999
Costituisce la base normativa della selezione locale riservata alle persone con disabilità per l'assunzione presso la Banca d'Italia.
art. 8 l. 68/1999
L'amministrazione deve acquisire d'ufficio l'informazione relativa all'effettiva iscrizione del candidato nell'elenco delle persone con disabilità disoccupate; non è invece tenuta a ricavare d'ufficio gli ausili individualmente necessari.
art. 39-quater d.lgs. 165/2001
La norma riguarda adempimenti di macro-organizzazione diretti ad assicurare la riserva di una quota di posti alle persone con disabilità e non disciplina direttamente lo svolgimento della singola prova concorsuale.
art. 2423, comma 2, cod. civ.
I principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio rendevano pertinente la domanda sulla sana e prudente gestione nel bilancio.
art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.
Il riferimento alla bancarotta semplice è stato utilizzato per ritenere plausibile la domanda sull'obbligo dell'imprenditore commerciale di dare impulso alla procedura fallimentare in presenza dei presupposti.
art. 323, comma 1, lett. d), d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
La disciplina della liquidazione giudiziale conferma, secondo il giudice, la plausibilità della domanda sull'obbligo dell'imprenditore di attivare la procedura in determinate condizioni.
art. 134 c.p.a.
Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione estesa al merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto nel provvedimento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la valutazione della commissione è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità o non trasparenza dei criteri e delle valutazioni, travisamento dei fatti o errori procedurali; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione della prova concorsuale quando la commissione abbia previamente stabilito criteri sufficientemente determinati, tali da rendere ricostruibile l'iter logico della valutazione; non è necessaria una verbalizzazione analitica di ogni domanda e risposta.
- La commissione può formulare domande specifiche all'interno di una voce ampia del programma d'esame, purché resti entro i limiti della lex specialis; il principio di neutralità tecnologica non consente al candidato di pretendere di essere esaminato soltanto su strumenti o modalità rispetto ai quali abbia maggiore familiarità.
- Le misure compensative e gli ausili per una prova concorsuale devono essere richiesti dal candidato secondo le modalità previste dal bando e in relazione alla specifica disabilità; in assenza di tale richiesta, non grava sull'amministrazione un obbligo generalizzato di accertare d'ufficio le condizioni di salute e le esigenze individuali di tutti i partecipanti.
- La condotta del segretario della commissione successiva alla conclusione della prova, quando il segretario non dispone di potere deliberativo, non può incidere sulla legittimità della valutazione concorsuale in mancanza di prova di una concreta influenza sull'esito della selezione.
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