Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rissa aggravata commessa il 15/05/2014 (anche ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.). Il ricorso articolava tre censure principali: (1) contestazione della sussistenza del reato di rissa, sostenendo che la ricostruzione fondata sulle dichiarazioni di Lucia Roberti e del carabiniere Di Faenza non dimostrerebbe né l'elemento oggettivo né quello soggettivo (violazione dell'art. 588 c.p. e vizio di motivazione); (2) deduzione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.), poiché l'imputato si era rifugiato in casa con i familiari per sfuggire all'aggressione di Patrizia Mazzocchi e delle figlie; (3) censura sull'aumento di pena per recidiva (art. 99 c.p.), per carenza motivazionale: la Corte territoriale avrebbe motivato l'aggravamento con formule generiche ("apparire avvezzo allo svolgimento di attività criminali") senza la specifica valutazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità circa la concreta significatività della reiterazione ai fini della maggiore colpevolezza e pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative alla rinnovata valutazione della responsabilità penale e la doglianza generica sulla legittima difesa, perché volte a una rivalutazione dei fatti priva di specifici elementi di travisamento probatorio. Ha ritenuto invece fondata la censura relativa alla carenza motivazionale sull'applicazione della recidiva: la motivazione della Corte d'appello (richiamando l'"apparire avvezzo" dell'imputato) non ha adempiuto all'obbligo di valutazione concreta richiesto dalla giurisprudenza sulla recidiva. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto della recidiva e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul solo profilo della recidiva; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna rimane confermata.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La Corte richiama l'obbligo del giudice di merito di motivare in concreto l'applicazione della recidiva, verificando se la reiterazione delittuosa indichi effettiva maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando natura e offensività dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità e altri parametri individualizzanti
art. 588 cod. pen.
Norma che descrive il delitto di rissa; la Cassazione sottolinea che le contestazioni sulla valutazione delle fonti di prova in ordine alla sussistenza della rissa sono inammissibili in sede di legittimità se non specificamente circostanziate
art. 52 cod. pen.
Norma sulla legittima difesa; la Corte osserva che la deduzione in Cassazione della scriminante è generica se non indica specifici elementi probatori travisati o non considerati che dimostrino un comportamento meramente passivo dell'imputato
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, in tema di recidiva, il giudice deve effettuare un'analisi concreta e individualizzata della rilevanza della reiterazione sulla colpevolezza e pericolosità del reo
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Ulteriore conferma del principio di diritto che impone al giudice di merito una motivazione articolata e specifica quando applica la recidiva
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
Citate quali massime che limitano il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: il ricorso per cassazione non consente una semplice rivalutazione delle fonti di prova in assenza di specifici travisamenti o di vizi motivazionali macroscopici
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che puntano a una diversa valutazione del materiale probatorio sono in linea di principio inammissibili se non indicano specifici e determinati travisamenti delle prove o vizi motivazionali di macroscopica evidenza
- La deduzione in sede di legittimità della scriminante (es. legittima difesa) deve essere sorretta da specifici elementi di fatto e da indicazione di errori probatori: affermazioni generiche non sono idonee
- Per l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. il giudice di merito deve motivare in modo concreto e individualizzato, spiegando perché la reiterazione del reato evidenzi una maggiore colpevolezza o pericolosità del reo – non è sufficiente una formula generica come «avvezzo allo svolgimento di attività criminali»
- Se la Corte di legittimità riscontra una carenza motivazionale limitata a un profilo (es. recidiva), può annullare la sentenza solo sull'aspetto viziato e rimandare il giudizio a diversa sezione per sovrintendere alla lacuna senza rimettere in discussione l'intera decisione
- In caso di precedenti datati (ultradecennali), il giudice deve particolarmente motivare il nesso tra tali precedenti e la configurazione della recidiva, valutando distanza temporale e omogeneità dei fatti
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