Cassazione Civile, Ordinanza n. 17979/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dirigenti medici avevano chiesto il riconoscimento, a partire dal 1° luglio 2012, del diritto a percepire in busta paga la retribuzione di posizione minima unificata spettante ai dirigenti medici con incarico ex lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, con condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive. I lavoratori avevano dedotto di essere dirigenti medici di I livello, di avere superato con esito positivo la verifica del collegio tecnico dopo il quinquennio di anzianità e di avere ottenuto un incarico di elevata professionalità con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2012. L'azienda si era difesa sostenendo di avere già corrisposto quanto dovuto, richiamando nei cedolini la voce 'differenza sui minimi' e assumendo che essa non coincidesse con la retribuzione minima unificata reclamata. La Corte d'appello aveva però ritenuto che quella voce non fosse prova del pagamento del dovuto, perché riferita a istituti diversi e applicabile solo a situazioni anteriori. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha denunciato violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva di settore, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo troppo formalistico i cedolini e avesse erroneamente escluso che la voce 'differenza sui minimi' fosse la componente idonea a integrare la retribuzione di posizione complessiva, come risultante dall'allegato 7 del CCNL 3 novembre 2005. Ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riguardo alla lettura della documentazione paga.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse interpretato erroneamente l'allegato 7 del CCNL 3 novembre 2005. Ha affermato che la voce 'differenze sui minimi' non è limitata ai soli dirigenti già in servizio al 31 dicembre 2001 che abbiano ricevuto nel biennio 2002-2003 un incarico superiore, ma opera anche per i dirigenti che ottengano successivamente l'incarico ex art. 27, lett. c), nei casi di parità di funzioni e di diversa composizione storica della retribuzione. Conseguentemente, la verifica dell'eventuale adempimento dell'azienda doveva essere compiuta alla luce di tale corretta interpretazione della disciplina collettiva, eventualmente mediante c.t.u. per confrontare somme dovute e somme effettivamente versate. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
CCNL area dirigenza medico-veterinaria 3 novembre 2005
artt. 37, 38 comma 4, 41, 42 e ss.; allegato 7
L'allegato 7, contenente esempi applicativi degli artt. 37 e 38, ha portata non limitata ai soli dirigenti già in servizio al 31 dicembre 2001; si applica anche ai dirigenti che ottengano successivamente l'incarico previsto dal CCNL, nei casi indicati dalla clausola e secondo la logica di perequazione della retribuzione di posizione complessiva.
CCNL 5 luglio 2006
Richiamato dalla parte ricorrente come parte del quadro normativo di settore.
CCNL economico 2006-2007
Richiamato dalla parte ricorrente come parte del quadro normativo di settore.
CCNL 6 maggio 2010
Richiamato dalla parte ricorrente come parte del quadro normativo di settore.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze fondate su questi articoli sono state dichiarate assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando una clausola del contratto collettivo contiene esempi applicativi, tali esempi vanno letti secondo la loro ratio sistematica e non come disciplina eccezionale o temporalmente limitata se il testo non esprime un vincolo espresso in tal senso.
- La qualificazione di una voce retributiva nei cedolini non può essere valutata in modo meramente formalistico: ciò che rileva è la funzione economico-giuridica della voce nell'ambito della disciplina collettiva applicabile.
- Se una maggiorazione o differenza stipendiale opera come correttivo perequativo della retribuzione di posizione complessiva, il giudice deve verificare concretamente se le somme già corrisposte abbiano assolto a quella funzione, anche mediante consulenza tecnica contabile.
- L'accertamento dell'adempimento in materia retributiva deve confrontare la somma dovuta in base alla contrattazione collettiva con le somme effettivamente erogate, tenendo conto della composizione storica della retribuzione e dell'eventuale equiparazione tra incarichi analoghi.
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