Sentenza del 01/10/2015 n. 19622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ridotto le maggiori pretese fiscali relative alle plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda e di immobili. In particolare, ha contestato: la riduzione del coefficiente di calcolo dell'avviamento da 3 a 2, nonostante il valore dell'avviamento fosse stato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro; la valutazione ritenuta insufficiente dei valori immobiliari basata sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare; e il mancato riconoscimento della strumentalità di un immobile classificato C/6, iscritto nel registro dei beni ammortizzabili. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, lamentando vizi motivazionali e la mancata allegazione delle tabelle dell'Osservatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha disatteso quello incidentale del contribuente. Ha stabilito che il valore dell'avviamento definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro costituisce una legittima presunzione del prezzo reale e che spetta al contribuente dimostrare, con elementi obiettivi e rigorosamente documentati, la necessità di applicare un coefficiente ridotto. Ha inoltre ritenuto utilizzabili i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, anche quando non materialmente allegati, purché l'avviso indichi i criteri di stima e la fonte sia generalmente accessibile. Quanto all'immobile C/6, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato né i dati di acquisto né la presunzione di strumentalità derivante dall'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in parte e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4
"elementi validamente documentati"
La riduzione del coefficiente ordinario per la determinazione dell'avviamento richiede elementi specifici, obiettivi e adeguatamente documentati; non sono sufficienti valutazioni generiche riferite alla vetustà, alla collocazione dell'immobile o alla crisi del mercato.
art. 2697 c.c.
Una volta che l'Amministrazione abbia fatto riferimento a un valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, spetta al contribuente dimostrare l'eventuale diverso valore mediante prova rigorosa.
Legge n. 241 del 1990, art. 18, comma 2
I fatti, gli stati e le qualità risultanti da documenti della pubblica amministrazione possono essere acquisiti d'ufficio; ciò giustifica l'utilizzo, ai fini di altre imposte, del valore definitivamente accertato in sede di imposta di registro.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15
La definizione dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro ha contribuito a rendere definitivo il valore dell'avviamento utilizzato dall'Amministrazione nelle successive riprese fiscali.
art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti a tale disposizione, i motivi fondati sull'omessa o insufficiente motivazione dovevano contenere un preciso momento di sintesi o quesito di fatto; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura relativa ai vizi della motivazione deve essere formulata in modo puntuale e sintetico, indicando chiaramente il fatto controverso e l'insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Il valore di un'azienda definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione come presunzione del valore reale anche per determinare le plusvalenze ai fini delle imposte dirette.
- Chi intende ottenere l'applicazione di un coefficiente ridotto per la determinazione dell'avviamento deve fornire documentazione concreta e verificabile; considerazioni generiche o meramente discrezionali non sono sufficienti.
- I dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare costituiscono una fonte conoscibile e utilizzabile per le stime fiscali, anche senza allegazione materiale, purché l'avviso indichi chiaramente i criteri e la fonte della valutazione.
- Il giudice tributario non può ritenere inattendibile una stima fondata su dati dell'Osservatorio con una motivazione generica: deve esaminare concretamente la loro idoneità e spiegare analiticamente le ragioni della decisione.
- L'iscrizione di un immobile nel registro dei beni ammortizzabili può costituire un elemento presuntivo della sua strumentalità, salvo prova o contestazione specifica contraria.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi relativi a vizi di motivazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al periodo processuale; l'assenza del necessario momento di sintesi può comportare l'inammissibilità.
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