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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11680/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p. per avere, in occasione di un controllo della Polizia Stradale, dichiarato falsamente le proprie generalità (affermando di chiamarsi Zoppo Ciro Giulio, nato a San Marcellino il 27/07/1965) al fine di eludere verifiche e sanzioni. In cassazione il difensore ha dedotto un unico motivo: errata applicazione dell'art. 495 c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stato al più un tentativo o configurabile come il meno grave reato di cui all'art. 496 c.p.; ha poi censurato la valutazione probatoria (sostendo che l'imputato si era presentato mostrando un documento d'identità) e sollevato questione di incostituzionalità dell'art. 495 c.p. sotto il profilo dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto alle contravvenzioni per rifiuto di dichiarare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti effettuata dalle decisioni di merito (che vanno considerate unitariamente) e ha confermato che fornire false generalità nel corso di un controllo, con attestazione destinata a essere riprodotta in verbali o atti, integra il reato di cui all'art. 495 c.p. e non la meno grave fattispecie di cui all'art. 496 c.p. Ha inoltre escluso la questione di incostituzionalità dell'art. 495 c.p., ritenendo legittima la differenziazione legislativa basata sulla diversa tutela di beni giuridici. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La norma punisce la falsa attestazione resa a pubblico ufficiale; la Corte interpreta la fattispecie come comprensiva delle dichiarazioni attestanti le proprie qualità personali destinate a essere riprodotte in atti o verbali (anche dopo le modifiche della legge n.125/2008). Fornire false generalità al pubblico ufficiale integra pertanto l'art. 495 c.p.

  • art. 496 cod. pen.

    Norma che punisce le false dichiarazioni in genere; la Corte distingue questa fattispecie dall'art. 495 c.p. ritenendo che l'art. 496 riguarda le mere dichiarazioni mendaci non qualificabili come attestazioni idonee a costituire un atto fidefaciente.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla difesa per una presunta violazione del principio di uguaglianza con riferimento alla differente sanzione tra false dichiarazioni e rifiuto di dichiarare; la Corte ritiene la questione infondata, poiché il legislatore può legittimamente differenziare condotte che ledono beni giuridici diversi o con diverso grado di lesione.

  • art. 651 cod. pen.

    Norma che punisce il rifiuto di rendere dichiarazioni all'autorità; citata dalla difesa nella disamina comparativa delle sanzioni, la Corte considera la differenza di trattamento giustificata dalla diversa natura e dagli effetti delle condotte.

  • art. 116 codice della strada

    Richiamato nella ricostruzione fattuale come possibile illecito che il ricorrente avrebbe voluto eludere tramite falsa identificazione; non incide sulla qualificazione del reato di falsa attestazione già consumato al momento della dichiarazione mendace.

  • legge n. 125/2008

    Citata per le modifiche all'art. 495 c.p.; la giurisprudenza richiamata conferma che, anche dopo le modifiche, resta centrale la distinzione tra dichiarazioni attestanti (sanzionate dall'art. 495) e mere dichiarazioni mendaci (art. 496).

Massime di principio

  • Quando una persona fornisce ai pubblici ufficiali, nell'ambito di un controllo, generalità false con finalità di essere attestate o riportate in verbali/atti, la sua condotta è qualificabile come falsa attestazione ai sensi dell'art. 495 c.p. e non come mera falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 496 c.p.
  • La successiva esibizione di un documento d'identità non annulla né retrocede la consumazione del reato di falsa attestazione già compiuta al momento della dichiarazione falsa.
  • La distinzione tra art. 495 e art. 496 c.p. si basa sulla natura 'attestativa' della dichiarazione: se la dichiarazione è destinata a garantire lo stato o le qualità della persona in modo riproducibile in un atto fidefaciente, si applica l'art. 495.
  • Le censure di incostituzionalità che prospettano disparità di trattamento tra tipi di falsità o tra false dichiarazioni e rifiuto di dichiarare incontrano elevata soglia di accoglimento perché il legislatore può differenziare sanzioni in ragione dei diversi beni giuridici tutelati e del diverso grado di lesività.
  • In fase di impugnazione, le valutazioni di fatto compiute con congrua motivazione dai giudici di merito, lette unitariamente, sono difficili da scalfire in sede di legittimità se sorrette da elementi probatori che dimostrano l'intento di eludere controlli.

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