Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 96 e 97 c.p.p. per violazione del diritto di difesa: aveva nominato un difensore di fiducia (avv. Broccio) il 24/04/2021 e il difensore aveva inviato una dichiarazione di disponibilità via PEC il 28/04/2021, ma all'udienza del 05/05/2021 il difensore di fiducia non era presente né aveva ricevuto il link per partecipare da remoto; il detenuto aveva chiesto il rinvio per consentire la presenza del difensore di fiducia, ma il Tribunale aveva deciso comunque l'inammissibilità della richiesta di affidamento terapeutico e respinto la domanda di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. La Cassazione rileva che il decreto di fissazione dell'udienza era stato tempestivamente notificato al detenuto e al difensore d'ufficio (avv. Mondello), che hanno partecipato all'udienza da remoto. La nomina del difensore di fiducia è avvenuta dopo la notifica dell'avviso, pertanto non era dovuta alcuna comunicazione al nuovo difensore. Dal verbale non risulta che sia stato richiesto rinvio per consentire la partecipazione del difensore di fiducia. In base all'art. 23, comma 5, d.l. 28 ott. 2020, n. 137, il giudice deve comunicare ai difensori giorno, ora e modalità del collegamento: tale comunicazione è stata effettuata al difensore cui era stata notificata l'udienza; il difensore di fiducia, nominato successivamente, avrebbe dovuto attivarsi per ottenere il link o partecipare in presenza. Pertanto il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma invocata come base per l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico; la Corte non entra nel merito della misura perché il ricorso riguardava profili procedurali relativi alla partecipazione del difensore.
artt. 96 e 97 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in quanto la notifica dell'udienza era stata regolarmente effettuata al difensore d'ufficio e non risultano richieste di rinvio annotate nel verbale.
art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
"... le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi da pubblico ministero, parte e difensori possono essere tenute da remoto ... Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti ... giorno, ora e modalità del collegamento"
La norma impone al giudice di comunicare giorno, ora e modalità del collegamento ai difensori cui è stata notificata l'udienza; nel caso il Tribunale ha adempiuto tale obbligo nei confronti del difensore notificato: il difensore di fiducia, nominato successivamente, non aveva diritto a una comunicazione automatica e doveva attivarsi per partecipare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se la nomina del difensore avviene dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, il giudice non è tenuto a comunicare automaticamente al nuovo difensore le modalità del collegamento; il difensore nominato successivamente deve attivarsi per ottenere il link o chiedere formalmente il rinvio.
- In udienze da remoto è essenziale che la parte o il difensore notificato chiedano espressamente e verbalmente il rinvio se la presenza del difensore di fiducia non è possibile; l'assenza di una richiesta di rinvio nel verbale indebolisce la contestazione di nullità per violazione del diritto di difesa.
- La tempestiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore comunicato all'ufficio matricola è cruciale: per evitare contestazioni, chi cambia difensore deve assicurarsi che la nuova nomina sia tempestivamente comunicata alla cancelleria e chiedere formalmente il rinvio se necessita di tempo per organizzare la partecipazione.
- Il difensore che non riceve il link per una udienza da remoto deve dimostrare di aver tempestivamente sollecitato la cancelleria o il giudice; l'assenza di prova di tali iniziative può portare al rigetto del reclamo per violazione del diritto di difesa.
- Quando si impugna una decisione per motivi procedurali legati alla partecipazione del difensore, è determinante l'istruttoria sugli avvisi e sul verbale: la documentazione di notifiche, richieste di rinvio e comunicazioni via PEC può decidere l'esito del ricorso.
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