Sentenza n. 11509/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità attitudinale, unitamente agli accertamenti, ai verbali e agli atti presupposti relativi alla valutazione attitudinale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 giugno 2025 con cui era stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 35 commissari tecnici psicologi della Polizia di Stato. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrente, le prove e gli accertamenti attitudinali svolti, i test somministrati, i verbali della commissione, i criteri di valutazione, la composizione della commissione, il bando e le disposizioni ministeriali sullo svolgimento degli accertamenti attitudinali, deducendo cinque motivi di diritto. La domanda cautelare, inizialmente respinta dal TAR, è stata accolta in appello cautelare mediante ammissione con riserva alle successive fasi del concorso. Il ricorrente, tuttavia, non ha superato le prove scritte sostenute in esecuzione delle misure cautelari e non ha impugnato il nuovo esito negativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esclusione del candidato dal concorso dipendeva ormai, allo stato, dal successivo provvedimento di non superamento delle prove scritte, non contestato in giudizio. Di conseguenza, anche l’eventuale accoglimento delle censure contro la precedente non idoneità attitudinale non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, poiché egli sarebbe comunque rimasto escluso per il mancato superamento delle prove scritte. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La disposizione consente di definire il giudizio quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente non possa più conseguire alcuna utilità concreta dall’accoglimento della domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un atto di esclusione da una procedura concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, il candidato non supera una successiva prova autonomamente ostativa alla prosecuzione della procedura e non impugna il relativo esito.
- La sopravvenienza di un ulteriore e autonomo motivo di esclusione determina la perdita dell’interesse alla decisione sulle censure rivolte contro il precedente atto quando l’eventuale annullamento di quest’ultimo non consentirebbe comunque al ricorrente di ottenere una concreta utilità.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere anche al momento della decisione e deve consistere nella possibilità concreta e attuale di conseguire un risultato utile attraverso l’accoglimento della domanda.
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