Cassazione Penale, Ordinanza n. 21904/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ha recepito il concordato tra accusa e difesa in relazione ai reati ascritti. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, comma 3, 129 e 546, lett. e), c.p.p., lamentando in sostanza la mancata o insufficiente verifica, da parte del giudice del patteggiamento, della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse consentito in sede di legittimità, poiché nel patteggiamento l'impugnazione della sentenza applicativa della pena è ammessa solo per le specifiche violazioni di legge tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo deducibile con ricorso il vizio relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha aggiunto che tale conclusione vale indipendentemente dal fatto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sugli elementi di prova valutati dal giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
invocato dalla difesa come base del vizio dedotto in cassazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione
art. 129 cod. proc. pen.
norma sulle cause di proscioglimento rilevabili anche d'ufficio; nel patteggiamento non è deducibile in cassazione la sua omessa verifica fuori dai limiti dell'art. 448, comma 2-bis
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste
art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento, la sentenza applicativa della pena è impugnabile per cassazione solo nei casi di violazione di legge espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo ammessi motivi diversi o surrettiziamente diretti a contestare il merito della valutazione giudiziale.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé proponibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, salvo che si collochi entro i ristretti limiti di impugnabilità stabiliti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso nel giudizio di legittimità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La presenza di una motivazione nella sentenza impugnata circa gli elementi di prova esaminati esclude comunque che possa trasformarsi in ammissibile un motivo di ricorso non consentito dalla disciplina speciale del patteggiamento.
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