Sentenza n. 14796/2026 - Roma, Sezione 2
Giudizio per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma n. 4245/2025 depositata il 26.02.2025, confermata dalla sentenza n. 9044/2025 del Consiglio di Stato pubblicata il 19.11.2025 e passate in giudicato. Nonché per la dichiarazione di nullità/illegittimità della Determinazione Dirigenziale numero repertorio 316/2026 del 23/02/2026 e dei provvedimenti in violazione e/o comunque elusivi del predetto giudicato adottati dalla Amministrazione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2026 che ha retrodatato al 9 gennaio 2026, anziché al 16 luglio 2024, la decorrenza dell’incarico di Responsabile di singola o più attività di Reparto già attribuito al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze del TAR Lazio n. 4245/2025 e del Consiglio di Stato n. 9044/2025, con le quali era stata annullata, nei suoi confronti, la graduatoria di una procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale e la relativa clausola sui criteri di attribuzione del punteggio per l’esperienza pregressa. In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione aveva ricalcolato il punteggio, inserito il ricorrente tra i vincitori, disposto l’assunzione con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024 e inizialmente attribuito l’incarico di Responsabile di singola o più attività di Reparto con la medesima decorrenza. Successivamente, con la determinazione impugnata, aveva stabilito che l’incarico decorresse soltanto dal 9 gennaio 2026, data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, violazione ed elusione del giudicato, violazione degli artt. 112 c.p.a. e 2909 c.c. e nullità o inefficacia ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della determinazione per errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’ottemperanza, sostenendo di avere già eseguito il giudicato, nonché il difetto di giurisdizione amministrativa sulla questione relativa all’attribuzione e alla decorrenza dell’incarico, trattandosi di materia attinente al rapporto di lavoro contrattualizzato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di ottemperanza, ritenendo che Roma Capitale avesse effettivamente eseguito il giudicato. L’Amministrazione aveva infatti corretto il punteggio, inserito il ricorrente tra i vincitori, disposto l’assunzione e riconosciuto espressamente la decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, cioè dalla data di assunzione degli altri vincitori. Il giudice dell’ottemperanza deve verificare l’effettivo conseguimento del bene della vita riconosciuto dal giudicato, ma può interpretare il comando giudiziale soltanto sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum. Nel giudizio originario erano state contestate esclusivamente le modalità di attribuzione del punteggio nella procedura di progressione; non erano state esaminate l’assunzione, l’inquadramento o l’attribuzione dello specifico incarico di reparto. Pertanto, dal giudicato non poteva ricavarsi un precetto puntuale relativo a tale incarico, né poteva configurarsi violazione o elusione del giudicato mediante la successiva determinazione sulla decorrenza dell’incarico. Quanto alle domande di nullità o annullamento della determinazione impugnata, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario. La controversia, infatti, riguardava l’inquadramento giuridico ed economico del dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, con la decorrenza dello specifico incarico quale profilo accessorio. Spetta quindi al giudice ordinario accertare se l’inquadramento riconosciuto dal 16 luglio 2024, compresa o meno la decorrenza dell’incarico, sia conforme alle norme giuslavoristiche, alla contrattazione collettiva e agli inquadramenti degli altri vincitori. La causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per l’assoluta peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza mira a verificare l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e l’effettivo conseguimento del bene della vita riconosciuto dalla decisione.
art. 113 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza è il giudice competente a verificare la conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato, nei limiti del contenuto precettivo della decisione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può neutralizzare gli atti violativi o elusivi del giudicato, ma soltanto quando l’amministrazione abbia esercitato la medesima potestà pubblica in contrasto con un obbligo puntuale desumibile dalla sentenza.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone un contrasto con il contenuto precettivo della decisione; non ricorre quando la controversia successiva riguarda un ambito non esaminato dal giudicato.
art. 2909 c.c.
L’autorità del giudicato si estende al contenuto della decisione effettivamente pronunciata, da ricostruire attraverso petitum, causa petendi, motivi e decisum.
art. 11 c.p.a.
In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario nel rispetto delle disposizioni del codice di rito.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è improcedibile quando l’amministrazione abbia dato effettiva e completa esecuzione al giudicato, attribuendo al ricorrente il bene della vita riconosciuto dalla sentenza, anche mediante provvedimenti ulteriori non limitati alla mera esecuzione formale del dispositivo.
- Il giudice dell’ottemperanza deve interpretare il giudicato sulla base della sequenza costituita da petitum, causa petendi, motivi e decisum; non può ricavare dalla sentenza obblighi relativi a questioni, poteri o atti che non siano stati oggetto del giudizio di cognizione.
- La violazione o elusione del giudicato è configurabile soltanto quando la pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà già esercitata illegittimamente, ponendosi in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato desumibile, almeno nei suoi tratti essenziali, dalla sentenza.
- Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, le controversie successive all’assunzione relative all’inquadramento giuridico o economico, all’attribuzione e alla decorrenza di specifici incarichi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’assunzione sia stata disposta in esecuzione di un giudicato amministrativo.
- La riconosciuta decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione dalla data di ingresso degli altri vincitori non determina necessariamente, per effetto del giudicato, la decorrenza di ogni specifico incarico organizzativo, se tale incarico non era stato oggetto del giudizio originario; la relativa conformità alla disciplina del rapporto di lavoro deve essere accertata dal giudice ordinario.
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