Cassazione Penale, Ordinanza n. 17139/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un soggetto ritenuto responsabile di due episodi di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicata con decreto del Tribunale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la motivazione non fosse adeguata a spiegare le ragioni della conferma della condanna. La doglianza, però, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi probatori, operazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una richiesta di rivalutazione del materiale fattuale e su censure generiche e meramente oppositive, a fronte di una motivazione di merito ritenuta completa, lineare e immune da contraddizioni e vizi giuridici, sia quanto all'elemento oggettivo sia quanto all'elemento soggettivo del reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma posta a fondamento delle due contestazioni, relative alla violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
art. 99, quarto comma, c.p.
richiamato per la contestata recidiva e la relativa unificazione sanzionatoria
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
utilizzato dal ricorrente per denunciare manifesta illogicità della motivazione
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto o del compendio probatorio sotto forma di censura alla motivazione, se la doglianza mira in realtà a una nuova lettura degli elementi già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, aspecifiche o meramente oppositive rispetto a una motivazione di merito completa e non manifestamente illogica.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando chiarisce in modo coerente sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato, senza contraddizioni o vizi giuridici apprezzabili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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