Cassazione Civile, Ordinanza n. 14474/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comodante)
La controversia
La società proprietaria aveva chiesto la restituzione di un immobile concesso in comodato a una terza persona e il pagamento di una indennità per l’occupazione successiva al termine indicato per il rilascio, o comunque dopo la cessazione del rapporto per morte della comodataria. I convenuti, quali eredi della comodataria, avevano contestato la propria legittimazione passiva e chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello l’aveva rigettata ritenendo che l’azione restitutoria contro gli eredi fosse subordinata alla prova che essi conoscessero l’esistenza del comodato e che avessero mantenuto un potere di fatto sulla cosa; aveva inoltre ritenuto irrilevante la precedente lettera con cui era stato concesso un ulteriore termine per il rilascio. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, sostenendo che la domanda era stata fondata anche sull’art. 1810 c.c.; 2) violazione degli artt. 1388 e 1810 c.c. in relazione all’inopponibilità agli eredi della lettera inviata al difensore della comodataria; 3) omesso esame del fatto decisivo della cessazione del comodato nel giugno 2008; 4) violazione dell’art. 1811 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente subordinato l’obbligo restitutorio alla conoscenza del comodato da parte degli eredi e al mantenimento della detenzione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi perché inammissibili o infondati, ma ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha precisato che l’art. 1811 c.c. non richiede, per l’obbligo di restituzione verso gli eredi del comodatario, condizioni ulteriori rispetto alla richiesta del comodante; in particolare, non occorre dimostrare né la conoscenza da parte degli eredi dell’esistenza del comodato né la permanenza in capo a loro di un potere di fatto sulla cosa. La sentenza d’appello aveva dunque errato nell’estendere alla fattispecie un principio elaborato in tema di usucapione e interversione del possesso in relazione a beni detenuti dagli eredi del comodatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
"violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato"
La censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi in modo specifico e autosufficiente la domanda ritualmente proposta nel giudizio di merito e gli atti processuali in cui essa è stata formulata; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 1810 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe potuto fondare l’obbligo restitutorio se il comodato fosse cessato in vita della comodataria; la Corte non ne fa applicazione decisiva.
art. 1811 c.c.
Regola l’obbligo di restituzione del bene comodato in caso di morte del comodatario; il comodante può chiedere la restituzione e, se non esercita la facoltà, il rapporto può proseguire con gli eredi alle condizioni originarie. Non sono richiesti ulteriori presupposti come conoscenza del comodato o detenzione attuale del bene da parte degli eredi.
art. 1388 c.c.
La Corte lo considera nel motivo relativo alla lettera indirizzata al difensore della comodataria, ma ritiene la censura inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza d’appello.
art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
Base del motivo di ricorso per error in procedendo relativo all’art. 112 c.p.c.
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
Base dei motivi di violazione di legge relativi agli artt. 1388, 1810 e 1811 c.c.
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Base della censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché il fatto della precedente richiesta di restituzione non era stato omesso, ma valutato come irrilevante.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione dedotto come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione la domanda asseritamente omessa e gli atti processuali in cui è stata proposta; la Corte può esaminare direttamente gli atti solo nei limiti consentiti dall’autosufficienza del ricorso.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; una censura che si confronti con una ricostruzione diversa o con un profilo non decisivo è inammissibile.
- In tema di comodato, l’art. 1811 c.c. attribuisce al comodante il potere di chiedere la restituzione del bene agli eredi del comodatario; l’obbligo restitutorio non è subordinato alla prova che gli eredi conoscano l’esistenza del contratto né alla prova che essi mantengano un potere di fatto sul bene.
- La precedente richiesta di rilascio rivolta al comodatario in vita non è, di per sé, decisiva per escludere o anticipare l’azione restitutoria verso gli eredi quando il rapporto venga in rilievo dopo la morte del comodatario, dovendosi verificare la disciplina specifica dell’art. 1811 c.c.
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