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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 727/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024.

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 727/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione e divenuta definitiva, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici riconosciuti in sentenza. Il giudizio è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità del credito, né ha dedotto ragioni giustificative dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale del lavoro, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione è procedibile, nei casi previsti, solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo, è stato regolarmente notificato e l'Amministrazione non ne ha dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione su istanza del creditore.
  • L'Amministrazione che risulti inadempiente al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo processo, anche se si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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