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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Parma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata il 7 novembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Questura di Parma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo oppure, in subordine, alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro il termine ritenuto di giustizia. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato documentazione relativa a un nuovo preavviso di rigetto e la ricorrente ha contestato la tardività del deposito, la mancata notificazione del preavviso e la violazione del contraddittorio, oltre alla diversità dei motivi ostativi rispetto al precedente preavviso. Il TAR, in sede cautelare, ha ordinato alla Questura di concludere il procedimento; rilevata la mancata ottemperanza, ha fissato un ulteriore termine, prospettando la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso e a seguito dell’esame delle memorie e osservazioni della ricorrente, la Questura ha rivalutato positivamente la pratica, validato il rilascio e avviato la produzione del permesso di soggiorno, poi materialmente consegnato alla ricorrente il 12 agosto 2026 con validità annuale. L’intervenuto rilascio del titolo ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il procedimento, avviato il 7 novembre 2024, è stato concluso soltanto dopo la proposizione del ricorso e in accoglimento della pretesa sostanziale della ricorrente. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti ne sono state avvisate.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere [...] è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, anche per effetto di successive determinazioni amministrative, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita richiesto, facendo venir meno l’utilità della prosecuzione del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene integralmente, anche mediante un successivo provvedimento amministrativo adottato durante il giudizio, il bene della vita oggetto della domanda, con conseguente oggettivo venir meno della lite e dell’utilità della decisione di merito.
  • Nel giudizio contro il silenzio-inadempimento, il rilascio del titolo richiesto da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • Quando l’amministrazione conclude il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso e adotta un provvedimento satisfattivo della pretesa azionata, le spese possono essere poste a suo carico in base al principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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