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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento per adesione nelle imposte indirette - Nomen iuris di un atto e contenuto sostanziale dello stesso - Interventi imponibili e esenti di cui al d.P.R. 380/2001

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione con due censure principali: 1) illegittimità del diniego del procedimento di accertamento con adesione (ragionando che l'atto, pur intitolato "avviso di liquidazione", era in realtà frutto di una attività valutativa dell'Ufficio e quindi assimilabile ad un accertamento, con conseguente applicabilità della procedura di adesione e dei termini ad essa connessi); 2) nel merito, contestazione della riqualificazione degli interventi edilizi come "manutenzione straordinaria" (esente IVA) da parte dell'Ufficio e riaffermazione della natura di "ristrutturazione/risanamento conservativo" (che legittimerebbe l'applicazione dell'IVA ex art. 10, comma 1, n. 8-bis DPR 633/1972).

La decisione

La Commissione d'Appello ha riformato la pronuncia di primo grado accertando che il procedimento di accertamento con adesione è applicabile anche alle imposte indirette e che il nomen iuris dell'atto non esclude la tutela dell'adesione quando l'Ufficio ha svolto un'attività valutativa; di conseguenza ha dichiarato ammissibile il ricorso. Sul merito però ha ritenuto che le opere descritte (rifacimento impianti, pavimenti, sostituzione infissi, tinteggiature, nuovi impianti idrico-sanitari ed elettrici) rientrano nella manutenzione straordinaria (art. 3, lett. b) DPR 380/2001) e non nel risanamento conservativo o nella ristrutturazione (lett. c) e d)), per cui opera l'esenzione IVA; pertanto ha respinto il ricorso nel merito e ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 maggio 1999, n. 218, art. 12

    "Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento .."

    La CTR interpreta la norma in modo funzionale: se l'atto amministrativo ha contenuto valutativo (riqualificazione della fattispecie impositiva) esso va trattato come accertamento anche se denominato "avviso di liquidazione", rendendo applicabile la procedura di accertamento con adesione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis

    "Le cessioni poste in essere dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d) d.P.R. 380/2001"

    La norma consente l'assoggettamento ad IVA delle cessioni realizzate dalle imprese che hanno effettuato risanamento conservativo o ristrutturazione (lett. c) e d) art. 3 DPR 380/2001), mentre non ricomprende le opere tipiche di manutenzione straordinaria (lett. b).

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. b), c), d)

    Definizioni: lett. b) manutenzione straordinaria; lett. c) risanamento conservativo; lett. d) ristrutturazione

    La decisione applica le definizioni normative per qualificare le opere: manutenzione straordinaria = rinnovazione/sostituzione impianti, frazionamento/unità senza aumento volumetria o destinazione d'uso (esente IVA); risanamento conservativo = rinnovo elementi costitutivi o mutamento destinazione d'uso; ristrutturazione = ripristino/sostituzione elementi costitutivi con possibile aumento superficie utile (attivano il regime IVA opzionale per le imprese costruttrici ai sensi dell'art. 10, n.8-bis).

Massime di principio

  • Il contenuto sostanziale dell'atto prevale sul nomen iuris: se l'Ufficio ha compiuto un'attività valutativa e di riqualificazione della fattispecie fiscale, l'atto va considerato come accertamento e la procedura di accertamento con adesione può trovare applicazione anche se l'atto è intitolato "avviso di liquidazione".
  • Quando l'Ufficio notifica un avviso che deriva da un'istruttoria e da una valutazione (non da mera liquidazione di somme dichiarate o correzione di errori materiali), il contribuente deve considerare aperta la possibilità di adesione o, in difetto, che i termini speciali collegati all'adesione possano decorrere.
  • Per la qualificazione delle opere edilizie ai fini IVA occorre riferirsi alle distinzioni sostanziali del DPR 380/2001: verifica tecnica della presenza di aumento di volumetria/superficie utile o cambio di destinazione d'uso (indici di risanamento/ristrutturazione) vs. interventi che si limitano al rinnovo/sostituzione di impianti e finiture senza variazione strutturale (manutenzione straordinaria).
  • In controversie su IVA vs. esenzione e conseguente imposta di registro, è fondamentale produrre documentazione tecnica (progetti, CILA/SCIA/permessi, perizie, certificazioni direzione lavori) che attesti la natura effettiva degli interventi e ogni elemento che possa dimostrare aumento di volume/superficie o variazione di destinazione d'uso.
  • Proceduralmente, il contribuente deve valutare subito se richiedere adesione o proporre ricorso; se l'Ufficio nega l'adesione (o se l'atto è di fatto un accertamento), il termine per il ricorso dovrà essere valutato alla luce dell'effettiva natura dell'atto e non soltanto del suo intitolazione formale.

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