Cassazione Civile, Ordinanza n. 09806/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel giudizio di merito instaurato davanti al Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, la società ricorrente aveva promosso una controversia nei confronti della controparte relativa a un rapporto di agenzia tra società. Il giudice del lavoro aveva ritenuto di non essere funzionalmente competente, qualificando la causa come appartenente alle sezioni civili dello stesso tribunale, e aveva trasmesso gli atti al presidente del tribunale, che poi aveva disposto la prosecuzione davanti alla terza sezione civile. La società ricorrente ha quindi chiesto alla Corte di cassazione di dichiarare la competenza funzionale del giudice del lavoro e di ordinare la prosecuzione del giudizio davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Bergamo; in subordine, ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale civile di Milano. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del regolamento e ha comunque aderito alla già eccepita competenza territoriale del Tribunale civile di Milano. Il Pubblico Ministero ha concluso per un accoglimento parziale con declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Milano. La Corte ha invece ritenuto che la questione non integrasse una vera questione di competenza, perché la ripartizione tra sezione lavoro e sezione civile nello stesso tribunale attiene alla distribuzione interna degli affari e non al riparto tra uffici diversi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha affermato che la distribuzione degli affari tra sezione lavoro e sezione ordinaria all’interno del medesimo tribunale non pone un problema di competenza, ma riguarda solo la diversa ripartizione interna del rito e delle funzioni, insuscettibile di regolamento di competenza. È rimasta assorbita la domanda subordinata relativa alla competenza del Tribunale civile di Milano. Le spese della fase incidentale sono state rimesse alle successive fasi di merito. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 426 e 427 c.p.c.
La distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nello stesso ufficio giudiziario non configura una questione di competenza, ma un problema di diverso rito, risolvibile secondo queste disposizioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La ripartizione delle controversie tra sezione lavoro e sezione civile del medesimo tribunale non integra una questione di competenza, ma una mera distribuzione interna degli affari giudiziari; pertanto non è proponibile regolamento di competenza.
- La natura lavoristica o non lavoristica della controversia, quando incide solo sulla scelta del rito, non determina di per sé un problema di competenza del giudice, ma va trattata con gli strumenti processuali previsti per la transizione tra riti.
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando la parte censuri l’assegnazione della causa a una diversa sezione dello stesso ufficio giudiziario, poiché manca il presupposto del contrasto tra uffici giudiziari diversi astrattamente competenti.
- L’individuazione del rito ha rilievo solo se incide concretamente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sulle altre prerogative processuali della parte; altrimenti non assume autonoma portata in termini di competenza.
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