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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10299/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati in primo grado per plurimi reati e poi destinatari, in appello, di una riduzione di pena all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. La Corte d'appello di Roma ha rideterminato le pene per uno dei due imputati in relazione ai capi G) e C), e per l'altro in relazione al capo G), dichiarando inoltre estinti per prescrizione numerosi altri capi. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore fiduciario deducendo due censure: con il primo motivo hanno denunciato nullità processuale per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore dell'imputato Vuksan, sostenendo che si trattasse di nullità assoluta ex artt. 178 lett. c), 179 e 429 c.p.p. e che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminarla nonostante il concordato; con il secondo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 129 e 599-bis c.p.p. per mancato esame della possibilità di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per omessa valutazione della congruità della pena concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'omessa notifica del decreto a uno dei difensori, in presenza di altro difensore già nominato, integra una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; pertanto, la questione non poteva essere fatta valere in cassazione dopo il concordato in appello. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che nel concordato in appello non sono deducibili in cassazione le doglianze relative al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché il giudice dell'impugnazione conosce solo dei motivi non rinunciati, e che comunque la Corte d'appello si era espressa sulla congruità della pena concordata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; una volta recepito l'accordo, le questioni rinunciate non sono più deducibili in cassazione, salvo le nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado.

  • art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    è la norma invocata per dedurre l'inosservanza di norme processuali sanzionate da nullità.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    richiamato come parametro della dedotta nullità concernente l'assistenza difensiva.

  • art. 179 comma 1 c.p.p.

    la Corte ne esclude l'applicabilità alla mancata notifica a uno dei difensori, qualificando il vizio come nullità a regime intermedio.

  • art. 429 c.p.p.

    richiamato in relazione al decreto che dispone il giudizio e alla dedotta nullità della sua notificazione.

  • art. 129 c.p.p.

    la doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 è ritenuta non deducibile in cassazione dopo il concordato in appello, salvo i limiti del devolutum.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione; le questioni rinunciate non sono più deducibili, salvo nullità assolute.
  • L'omessa notifica di un atto a uno dei difensori, quando l'imputato sia assistito da altro difensore ritualmente nominato, non integra nullità assoluta e insanabile, ma nullità di ordine generale a regime intermedio.
  • La nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado non può essere estesa a vizi processuali che, per natura e disciplina, restano soggetti ai termini e alle modalità di deduzione proprie delle nullità intermedie.
  • Nel giudizio definito con concordato in appello, non è deducibile in cassazione il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la relativa questione rientra nei motivi rinunciati e quindi nel devolutum ormai esaurito.
  • La deduzione di omessa motivazione sulla congruità della pena è infondata quando il giudice di appello abbia comunque espresso una valutazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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