Cassazione Penale, Sentenza n. 40397/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 25/11/2024 (che aveva riformato la pronuncia di primo grado e rideterminato le pene su concorde richiesta delle parti) per vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare: per Imbemba si contestava l'identificazione in "Massimino" basata su intercettazioni e sulla testimonianza del collaboratore Iorio ritenute insufficienti e congetturali, la mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di lieve entità (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990), e errori nella valutazione delle attenuanti generiche e nella dosimetria. Altri imputati lamentavano mancata valutazione di elementi per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.), insufficiente riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e violazioni procedurali connesse al concordato ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di Imbemba proposto dall'Avv. Perone e il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Vannetiello: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Massimiliano Imbemba e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, rilevando carenze logiche e argomentative nella motivazione che aveva identificato il ricorrente con il "Massimino". Per tutti gli altri ricorsi (Belardo A., Belardo A., Ceparano, Chiatto, Fantinato, Di Domenico, Pecoraro, Petito, Rinaldo) la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, principalmente perché numerosi ricorsi erano generici, aspecifici o attinenti a questioni non sindacabili in Cassazione dopo il concordato ex art. 599-bis c.p.p.; inoltre la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle attenuanti e la dosimetria adottata in sede distrettuale. Conseguentemente i ricorrenti inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art. 73
Norma richiamata come riferimento per i delitti di detenzione e commercio di stupefacenti; la Corte ha esaminato la qualificazione delle cessioni e la loro rilevanza ai fini dell'associazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art. 74
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il comma 6 (ipotesi di lieve entità) è stato oggetto di doglianza: la Corte conferma che la diminuente non è applicabile quando l'organizzazione ha la potenzialità di trattare quantitativi rilevanti e mostra continuità e struttura.
Codice di procedura penale, art. 192 comma 2
Richiama i criteri di valutazione della prova; la Cassazione ha sottolineato che l'identificazione di una persona tramite intercettazioni richiede motivazione articolata e non passaggi assertivi o congetturali.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Norma citata in riferimento ai limiti di estensione dei motivi di ricorso; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti richiesti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Regola il concordato in appello; la Corte ricorda che le possibilità di impugnazione in Cassazione di sentenze rese a seguito di concordato sono limitate alle specifiche ipotesi indicate dalla giurisprudenza.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato dai ricorrenti per lamentare mancata valutazione di elementi favorevoli; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e aspecifiche e quindi inammissibili, ribadendo l'esigenza di confrontarsi esplicitamente con la motivazione impugnata.
Codice penale, art. 62-bis
Riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto discrezionale la valutazione in merito all'estensione della riduzione e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, specie nel contesto del concordato.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. nella valutazione delle attenuanti e della pena.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c
Richiama il requisito di specificità del motivo di cassazione: la mancanza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e la motivazione impugnata comporta l'aspecificità e l'inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese ai ricorrenti inammissibili.
Massime di principio
- L'identificazione di una persona sulla base di intercettazioni e soprannomi richiede motivazione dettagliata e riscontri chiari: deduzioni assertive sono causa di annullamento.
- Le intercettazioni poste al di fuori del periodo contestato devono essere valutate criticamente e non possono costituire, da sole, elemento decisivo per l'identificazione o per la qualificazione dell'associazione.
- La diminuente per "lieve entità" (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) non si applica se l'attività dimostra potenzialità organizzative, continuità, ampia movimentazione di stupefacenti o capacità di approvvigionamento significativo.
- Le sentenze rese a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. limitano fortemente i profili di sindacabilità in Cassazione: molte questioni attinenti alla congruità della pena o alla scelta di rinunciare a motivi in appello risultano inammissibili se non rientrano nelle eccezioni previste.
- Le contestazioni generiche o non confrontate con la motivazione impugnata sono frequentemente dichiarate inammissibili per aspecificità: il ricorso in Cassazione richiede ragioni precise e puntuali.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena è rimessa in ampia misura alla discrezionalità del giudice di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione se la motivazione risulta logica e coerente.
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