Circolare numero 01 del 15-01-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al potere attribuito al Ministro dell’Economia e delle Finanze dall’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996, la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è stata aggiornata con decreto 12 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008 il tasso legale è fissato al 3% annuo.
Nuova misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2008
Nuova misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2008
La circolare dà comunicazione dell’aggiornamento del saggio degli interessi legali previsto dall’art. 1284 c.c., disposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in applicazione dell’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996. Il provvedimento si fonda sui parametri di rendimento dei titoli di Stato a breve termine e sul tasso di inflazione annuo registrato.
Base normativa e criteri di determinazione
La legge n. 662/1996 attribuisce al Ministro la facoltà di variare il tasso legale mediante decreto. La determinazione deve essere compiuta considerando:
- il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi;
- il tasso di inflazione registrato nell’anno.
Decreto ministeriale e pubblicazione
A seguito di tale valutazione, è stato emanato il decreto 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 291 del 15 dicembre 2007. Con questo atto è stata definita la nuova misura del saggio di interesse legale.
Misura applicabile dal 1° gennaio 2008
Dal 1° gennaio 2008 il saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La circolare si limita a dare notizia della variazione e della sua decorrenza, senza ulteriori indicazioni applicative.
Punti principali
Base normativa del potere di variazione
L’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996 attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze la facoltà di modificare, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali previsto dall’art. 1284 del codice civile. La modifica deve essere effettuata tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Decreto ministeriale del 12 dicembre 2007
Sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, il Ministro ha emanato il decreto 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale è stata stabilita la nuova misura del saggio di interesse legale.
Decorrenza e nuova misura del tasso legale
Con decorrenza 1° gennaio 2008, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d’anno.
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